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Direttore dei lavori: parere sulle linee guida relative alle funzioni

Via libera alle linee guida sulle “modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture”. E’ infatti positivo il parere delle Regioni al relativo decreto.

Durante la Conferenza Unificata del 6 dicembre (nella quale è stato espresso il parere) la Conferenza delle Regioni ha anche consegnato al Governo un documento con alcune raccomandazioni relative al testo riportato di seguito integralmente e che sono state già pubblicate sul portale www.regioni.it (sezione “Conferenze”).

Parere sullo schema di decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida recanti “modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture”.

Parere, ai sensi dell’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome visto il nuovo testo di provvedimento trasmesso dal MIT in data 05/12/2017, esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:
All’art.6 eliminare la lettera c) del comma 1.

Motivazione: In merito allo stato del sottosuolo il DL non può fare attestazioni senza indagini specifiche che comunque devono essere predisposte dal RUP in fase di progettazione come previsto all’art. 27 commi 4 e 5.
All’art. 10, sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente “Modifiche e variazioni contrattuali”
All’art.10, comma 3, sostituire la parola “variazione” con la parola “modifica”.
All’art.10, eliminare il comma 5.
Motivazione: le modifiche proposte eliminano i riferimenti alle varianti. In particolare, non è infatti possibile un aumento della prestazione oltre il quinto d’obbligo in ipotesi di variante. Una simile previsione è illegittima in quanto in palese contrato con la normativa di cui all’art.106 del codice dei contratti.
All’art.25, comma 3, sostituire la parola “variazioni” con la parola “modifiche”
All’art 25, eliminare il comma 5.
Motivazione: le motivazioni corrispondono a quelle di cui al suddetto all’art.10.

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