Condividi, , Google Plus, LinkedIn,

Stampa

Bollo auto, come ottenere il rimborso

Buone notizie per tutti gli automobilisti che quest’anno si sono visti addebitare un importo maggiorato del 30% nel pagamento del bollo auto, in seguito al malfunzionamento temporaneo dei sistemi della Sogei, la società di informatica statale che opera prevalentemente in campo fiscale. Il 31 gennaio scorso, in concomitanza con la scadenza per il pagamento della tassa automobilistica, i sistemi di calcolo gestiti dalla società sono andati in tilt: molti utenti si sono così visti addebitare una cifra consistente, nonostante il pagamento fosse stato regolale e nei termini prescritti.

A far crescere l’importo, scrive ‘Studio Cataldi’, sono state alcune sanzioni applicate anche a chi aveva pagato tempestivamente. Le agenzie di pratiche auto sono state bloccate dagli operatori che avevano notato l’anomalia, ma chi ad esempio ha pagato il bollo negli uffici postali, tabaccherie, sportelli bancari e modalità di pagamento self service, anche sul web ha effettuato un pagamento d’importo superiore. Il disguido tecnico si è verificato soprattutto in regioni come Friuli, Marche, Molise, Sardegna e Veneto, ed è stato risolto in breve. Tuttavia, molti ignari automobilisti avevano già effettuato il pagamento e ora per tornare in possesso dei propri soldi potranno chiedere un rimborso.

Per ottenerlo bisogna presentare un’istanza con la copia della ricevuta del pagamento. Per quanto riguarda il Molise e il veneto, gli interessati sono invitati a comunicare il proprio codice Iban utilizzando il modulo ad hoc presente sul sito internet regionale. Gli uffici regionali stanno già curando autonomamente la verifica dei dati dei contribuenti interessati per provvedere senza ritardo alle istanze di rimborso che arriveranno. Nel caso di Friuli e Sardegna, invece, l’istanza va presentata all’Agenzia delle Entrate che gestisce il pagamento dei tributi.

I contribuenti che messi a conoscenza dell’errore sono stati rinviati al pomeriggio del 31 gennaio dagli operatori degli uffici, ma non hanno ottemperato, decidendo di attendere una rettifica, sono sanzionabili per ritardo nel versamento. In caso di “ravvedimento operoso veloce” (entro il 14esimo giorno) le sanzioni per il ritardo corrispondono solo allo 0,1% al giorno.

I contribuenti che messi a conoscenza dell’errore sono stati rinviati al pomeriggio del 31 gennaio dagli operatori degli uffici, ma non hanno ottemperato, decidendo di attendere una rettifica, sono sanzionabili per ritardo nel versamento. In caso di “ravvedimento operoso veloce” (entro il 14esimo giorno) le sanzioni per il ritardo corrispondono solo allo 0,1% al giorno.

Condividi, , Google Plus, LinkedIn,