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Super-ammortamento per macchinari da cantiere

Il “super-ammortamento” nella misura del 140% per i beni strumentali d’impresa (previsto dalla legge di Stabilità 2016) deve essere fruito nel periodo d’imposta di competenza e se il bene viene ceduto prima della fine dell’ammortamento, si decade dal beneficio.

Questi i principali chiarimenti – ha spiegato l’Ance in una nota sul suo sito – forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.23/E del 26 maggio 2016, in merito alle modalità applicative del beneficio consistente nel “super-ammortamento”, in misura pari al 140%, introdotto dall’art.1, co.91-94 e 97, della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015).

Come noto, la legge di Stabilità 2016 introduce un’agevolazione fiscale per incentivare le imprese all’acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all’attività produttiva.
In particolare, l’incentivo riguarda gli acquisti di beni strumentali, anche in leasing, effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016, e consiste nella possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto del bene.

In questo modo, l’ammortamento verrà calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso.

Il “super-ammortamento” deve essere calcolato sull’intero valore del bene acquistato in locazione finanziaria.

Anche le imprese di costruzioni potranno usufruire di tale incentivo per il rinnovo del parco dei beni strumentali relativi all’attività d’impresa.

Il beneficio è, invece, escluso per l’acquisto di:
– di beni immobili strumentali;
– nuovi beni mobili strumentali con coefficiente di ammortamento (di cui al D.M. 31 dicembre 1988) inferiore a 6,5%;
– macchinari di cui all’Allegato 3 della legge di Stabilità 2016.

Sul tema, i primi chiarimenti sulle modalità applicative del beneficio sono giunti con la C.M. 23/E/2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con riguardo a:
– soggetti ammessi al beneficio;
– tipologia di investimenti;
– ambito temporale e modalità di fruizione del beneficio a seconda del tipo di bene;
– determinazione degli acconti per il periodo d’imposta 2015 e 2016.

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