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Speciale riforma PA, silenzio-assenso anche per i nullaosta ambientali

Basta meline in conferenza di servizi. Le riunioni tra amministrazioni per l’autorizzazione di opere e interventi sul territorio dovranno svolgersi in tempi certi, privilegiando lo scambio di documenti via mail e senza più poteri di veto, magari azionabili semplicemente ritardando all’infinito il rilascio di un parere indispensabile a un progetto. Incluse le valutazioni di impatto ambientale, che ora ricadono nel perimetro del silenzio-assenso.

La nascita di una conferenza di servizi semplificata, senza riunioni fisiche, da concludere entro 60 giorni per gli interventi minori;  l’introduzione del silenzio assenso per le opere sottoposte a Via e per i nullaosta paesaggistici, insieme all’inversione dell’onere di ricorso al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso da parte di un ente di tutela sono le misure più innovative contenute nel decreto destinato a rivoluzionare l’assetto delle conferenze dei servizi, all’interno del pacchetto dei provvedimenti di riforma della PA.

Introdotte dalla legge 241/1990 con l’obiettivo di evitare paralisi burocratiche, le conferenze di servizi si sono invece rivelate nel tempo la sede principe per bloccare i piccoli e grandi progetti invisi a questa o a quella amministrazione, attraverso gli escamotage più vari: assenze, veti, ritardi, assunzione di provvedimenti in autotutela capaci di annullare le decisioni già assunte. Negli ultimi 25 anni si sono succeduti infiniti tentativi di cambiare le cose accelerando le decisioni, ora si punta alla stretta finale.

Per raccogliere i pareri e assumere le decisioni sugli interventi minori andrà in scena una conferenza di servizi semplificata. Da svolgere in modalità «asincrona». Cioè senza la presenza fisica dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte attorno a un tavolo. Ma con scambio di documenti via mail.

La conferenza deve essere indetta entro cinque giorni dalla ricezione della domanda e deve concludersi in tempi certi. E stretti. Ai partecipanti vengono assegnati 60 giorni (termine perentorio) per fornire il proprio parere. Il termine sale a 90 giorni per gli enti di tutela ambientale, paesaggistica o culturale. La mancata pronuncia entro questa scadenza viene considerata alla stregua di un assenso incondizionato. Poi ci sono cinque giorni per chiudere, con una decisione, positiva o negativa, basata sulle «posizioni prevalenti». Se non ci sono vincoli fanno in tutto 70 giorni, invece dei 105 precedenti, senza contare i 30 giorni iniziali prima di indire la conferenza, che ora non ci sono più.

Per progetti più complessi , o in caso di flop della conferenza semplificata, scatta la conferenza «simultanea», in cui però la presenza contemporanea dei vari rappresentanti alle riunioni può essere assicurata anche per via telematica. Anche qui la conclusione del procedimento deve avvenire entro 60 giorni dalla prima riunione.

Ciascun ente potrà farsi rappresentare da un unico soggetto. Soprattutto, però, cambierà il modo in cui lo Stato partecipa alla conferenza. Le amministrazioni non potranno partecipare in modo autonomo ma avranno un rappresentante unico. In caso di disaccordo, le altre amministrazioni potranno formalizzare il loro parere negativo ma non potranno incidere sulla volontà del rappresentante unico, salvo richiedere un intervento in autotutela.

Forte semplificazione anche per i progetti da sottoporre a Via. In questi casi si procede con una sola conferenza di servizi da svolgere però sempre in forma simultanea. E non con due procedimenti paralleli come accaduto finora.

Ma la maggiore novità è che anche per le opere sottoposte a Via d’ora in avanti si applicheranno le condizioni previste dalla nuova conferenza di servizi. Inclusa la presunzione di silenzio-assenso nel caso in cui il rappresentante del ministero dell’ Ambiente non abbia partecipato alla riunione e non abbia espresso posizione o non abbia motivato il dissenso. Resta ferma la disciplina per le opere sottoposte a Via statale e per le opere strategiche della legge obiettivo.