È legittima la scelta del Governo di revocare le risorse attribuite alle Regioni per finanziare gli interventi di difesa del suolo, rimasti inutilizzati. È la posizione con cui la Corte Costituzionale ha bocciato (con la sentenza n. 83 del 13 aprile 2016) il ricorso promosso dalla Regione Veneto contro le misure contenute nel decreto Sblocca Italia (articolo 7, comma 3 del Dl 133/2014) che prevedono la revoca dei fondi per gli interventi anti-dissesto non arrivati al traguardo del bando di gara entro il 30 novembre 2014. Una scelta contestata, in particolare, per l’assenza di verifiche in contraddittorio con gli enti territoriali, violando così il principio di leale collaborazione tra istituzioni.
Per la Consulta però «né la sfera di competenze costituzionalmente garantita delle Regioni, né il principio di leale collaborazione risultano violati da una norma che prende atto dell’inattività di alcune Regioni nell’utilizzare risorse poste a loro disposizione nel bilancio dello Stato». Senza, contare che «nel caso in esame, peraltro, va rilevato che l’art. 7, comma 3, prevede che la revoca delle risorse sia disposta «previo parere favorevole dell’Autorità di distretto territorialmente competente» . Dunque, «le regioni sono coinvolte nell’adozione dell’atto di revoca ».