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Omicidio stradale, la guida al nuovo reato per Polizia e autotrasportatori

Nuove contestazioni possibili e più attenzione ai controlli. Il ministero dell’Interno ha appena pubblicato la circolare n. 2251/2016, che punta a dare indicazioni operative alle Forze di polizia in tema di omicidio stradale. Il testo, però, costituisce un importante riferimento anche per gli autotrasportatori, perché consente di conoscere in maniera approfondita quali sono le condotte a rischio e quali diritti si possono legittimamente opporre in fase di controlli.

La circolare ricorda che sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 è stata pubblicata la legge n. 41/2016 che introduce nel nostro ordinamento due nuovi reati: quello di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi e gravissime, modificando il Codice penale, quello di procedura penale e il Codice della strada. “Le nuove ipotesi di reato – spiega il Viminale – sono state costruite in modo sostanzialmente simmetrico, tale da configurare, per ciascuna, una complessa articolazione di aggravanti ed attenuanti essenzialmente aventi identico contenuto”, sia pure con la previsione di pene diverse.

L’omicidio stradale (articolo 598 bis del Codice penale) punisce il conducente o altro utente della strada la cui condotta “imprudentemente costituisca causa dell’evento mortale”. Sono previste due aggravanti: il caso di chi guida in stato di alterazione e quello, meno grave, di chi guida in stato di ebbrezza. E completano la norma alcune aggravanti ulteriori, relative alla guida senza patente o senza assicurazione e alla fuga dopo l’incidente. La pena base è la reclusione da due a sette anni. La polizia potrà sempre procedere all’arresto in flagranza di reato.

Le lesioni personali stradali (articolo 590 bis del Codice penale) sono invece oggetto di un trattamento giuridico diverso in base alla loro entità. Risponde di questo reato chi, per colpa e con violazione delle norme sulla circolazione stradale, provochi lesioni personali gravi o gravissime. La pena può arrivare alla reclusione fino a tre anni. Le aggravanti sono le stesse dell’omicidio stradale. Così, sono previste pene più gravi quando il reato sia commesso da chi guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica.

E, sul punto, arriva una novità importante relativa ai controlli. In base alle nuove regole del Codice di procedura penale, infatti, in caso di omicidio stradale o di lesioni personali gravi o gravissime, se il conducente rifiuta di sottoporsi ad accertamenti “circa lo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”, la polizia può chiedere al pubblico ministero di autorizzare anche oralmente un prelievo coattivo. Se il rifiuto prosegue, si può concretizzare il reato di resistenza a pubblico ufficiale.