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Novità per i costruttori ed elenco dei rifiuti da cantiere considerati pericolosi e non

 

L’8 giugno 2016 entrerà in vigore l’ultimo provvedimento relativo al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), il Dm 30 marzo 2016 n. 78, recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del d.lgs. 152/2006.

Il nuovo regolamento abroga il precedente Dm 52/2011 ma demanda a ulteriori decreti (di valenza non regolamentare), la definizione delle procedure operative necessarie per l’accesso, l’inserimento e la trasmissione dei dati, nonché quelle cd. speciali.

Con particolare riferimento alle attività edili, oltre alla conferma dell’esclusione dall’obbligo di iscrizione in tutti i casi in cui operino con rifiuti non pericolosi o con suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato destinato al riutilizzo a fini di costruzione, si segnala il mantenimento della speciale previsione per i cantieri di durata inferiore ai 6 mesi che non dispongono di accesso alla rete telematica. Tra le novità alcune disposizioni di coordinamento delle operazioni da eseguirsi tra soggetti iscritti al Sistri e operatori non iscritti, le previsioni relative alla procedura delle attività di manutenzione e le modalità operative semplificate (la cd. delega della gestione operativa e il conferimento in convenzione).

Anche se gli operatori interessati dalla disciplina sono più 350.000, suddivisi tra enti pubblici e imprese private coinvolti lungo tutta la filiera dei rifiuti, diversamente strutturati e operanti in molteplici settori, si dovranno attendere ulteriori decreti prima di vedere in opera il nuovo sistema.

I soggetti obbligati
Il nuovo regolamento rinvia espressamente ai soggetti indicati nell’articolo 188-ter del Dlgs. 152/2006, che obbliga ad aderire al Sistri, gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al Sistri, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (cfr. Dm 24.4.2014).

Si ricorda che solo per la Regione Campania, sono obbligati anche i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani (comma 4 art. 188-ter) e centri di raccolta comunali o intercomunali di cui al dm 8.4.2008 (cfr. art. 5 dm 78/2016).

Inuovo decreto contiene alcune precisazioni in merito ai soggetti obbligati, soprattutto per quattro attiene alle attività di trasporto e precisamente:

a) nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, nonchè le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;
b) nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 135/1977, delegato per gli adempimenti relativi al Sistri dall’armatore o noleggiatore medesimo;
c) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell’area portuale (art. 18 legge 84/1994) e l’impresa portuale (art. 16 l. 84/1994), ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

… e quelli non obbligati
La disciplina non contempla l’obbligo di adesione al Sistri per diverse categorie di soggetti, individuate sia per caratteristiche oggettive dell’attività o del rifiuto prodotto o trattato, sia per tipologie soggettive e precisamente:
a) produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
b) enti e imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi;
c) raccoglitori e trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania;
d) nuovi produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di trattamento di rifiuti non pericolosi;
e) enti e imprese fino a 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
f) enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che conferiscano i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta e derivanti da attività:
– agricole ed agroindustriali che, indipendentemente dal numero di dipendenti, purchè siano imprenditori agricoli (art. 2135 cc);
– di pesca professionale e acquacoltura che indipendentemente dal numero di dipendenti, siano iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del registro imprese.

Per i Comuni vige una disposizione specifica che, indipendentemente dal numero di abitanti, esenta dall’obbligo tutte le unità locali con meno di 10 dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro; diversamente, nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, il Comune ha l’obbligo di iscrizione, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.

Ai soggetti cd. “non obbligati”, tra cui rientrano tutte le attività edili che non producano rifiuti speciali pericolosi (cfr. tabella codici Cer), nel caso in cui non intendano aderire volontariamente al Sistri compilando l’apposita sezione sul portale www.sistri.it(ai sensi dell’art. 188-ter, comma 2, d.lgs. 152/2006 e 6, comma 2, dm 78/2016), continuano ad applicarsi le norme in materia di tenuta del registro di carico e scarico, su cui vanno annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico.

I registri di carico e scarico, disciplinati dagli articoli 190 e 193 d.lgs. 152/2006, sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti stessi. Tali documenti devono essere conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.

Per i soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi, l’obbligo della tenuta dei registri può essere adempiuto anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi (la cd. delega di gestione prevista anche dall’art. 19 del dm 78/2016 per i soggetti obbligati al Sistri).
Restano comunque esclusi dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico, oltre ovviamente i soggetti obbligati al Sistri (ovvero quelli che vi aderiscono volontariamente), gli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, nonchè le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b), cioè tutti i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.

Cantieri: le informazioni da fornire al Sistri
Per le imprese edili soggette ad adesione obbligatoria al Sistri (e per quelle che vi aderiscono su base volontaria) le procedure informatizzate sostituiscono i registri di carico e scarico, i formulari di identificazione e il modello unico di dichiarazione ambientale. Il nuovo regolamento prevede che gli operatori iscritti comunichino, entro 10 giorni dal compimento delle operazioni, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività mediante la compilazione sul portale telematico delle schede “Area registro” e “Area movimentazione”.

L’articolo 10 del Dm 78/2016 precisa che l’inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi Usb in fase di iscrizione (cioè nei 30 giorni stabiliti per i compimento delle operazioni di accreditamento di cui all’art. 8) e nei 7 giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi. In tali ipotesi gli obblighi di tracciabilità sono adempiuti mediante i registri di carico e scarico ex artt. 190 e 193 d.lgs. 152/2006 (al pari dei trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al Sistri, obbligati ad essere accompagnati dal formulario di trasporto; mentre nel caso di spedizioni transfrontaliere dall’Italia, il produttore del rifiuto dovrò inserire nel Sistri copia del documento di movimento di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006).

Viene confermata la previgente regola per i cantieri cd. temporanei (cfr. art. 10, comma 6) che prevede, nel caso di interventi di durata non superiore ai 6 mesi e in siti che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso telematico, la compilazione delle schede Sistri da parte del delegato della sede legale o dell’unità locale dell’impresa (come oltretutto previsto in via generale in caso di emergenza, qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilità di accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettività a internet).

La procedura per le manutenzioni e le nuove modalità operative semplificate
Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell’unità locale, l’inserimento dei dati è eseguito dal delegato della sede legale dell’impresa o dal delegato dell’unità locale che gestisce l’attività, mentre per i materiali tolti d’opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità (ovviamente qualora dall’attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi), la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale (o unità locale) effettuata dal manutentore dovrà essere accompagnata da una copia cartacea della scheda Sistri (Area movimentazione) dal medesimo compilata e sottoscritta.

Si ricorda che il Consiglio di Stato, con particolare riferimento al fresato d’asfalto, ha ritenuto legittimo il suo trattamento alla stregua di un sottoprodotto (anche se viene generalmente classificato come rifiuto), quando venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato, senza nessun trattamento, in un impianto che ne preveda l’utilizzo nello stesso ciclo di produzione senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito (cfr. sez. IV, 06/08/2013, n. 4151).

Per quanto attiene alle nuove modalità operative cd. “semplificate” contenute nel Titolo V del dm 78/2016, si segnala che i soggetti produttori e trasportatori di propri rifiuti, aderenti al Sistri, possono adempiere agli obblighi previsti tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse.
La delega prevista dall’art. 19 opera dopo l’iscrizione al Sistri eseguita dal soggetto delegante e comporta l’obbligo di iscrizione -per la specifica categoria- anche in capo al soggetto delegato. In tali casi la compilazione della scheda Sistri – Area registro cronologico può essere effettuata ogni 45 giorni, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.
A prescindere dalla delega, i soggetti che producono rifiuti in quantità non superiore a 200 chilogrammi o litri per anno, sono tenuti alla compilazione trimestrale della scheda Sistri – Area registro cronologico, sempre e comunque compilata prima della movimentazione dei rifiuti medesimi.

Nei casi di conferimento di rifiuti in regime di convenzionamento a un servizio pubblico di raccolta o altro circuito organizzato, l’art. 20 dm 78/2016 prevede la possibilità di adempiere agli obblighi Sistri, direttamente tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento. I soggetti delegati sono tenuti a iscriversi al Sistri nella categoria centro raccolta/piattaforma, mentre la responsabilità del produttore dei rifiuti è considerata assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento (attestata dalla stampa o trasmissione della copia completa della scheda Sistri – Area movimentazione).