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Infortuni in cantiere: al certificato ci pensa il medico certificatore

Dal 22 marzo 2016, come da circolare n° 10/2016 diffusa dall’INAIL il 21 marzo scorso, sono entrate in vigore le “semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, in applicazione del decreto legislativo n° 151/2015.

Pertanto, “l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza”, precisa l’INAIL. “Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato provvede all’inoltro all’INAIL, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio. In caso di malattia professionale – si legge ancora nelle istruzioni dell’Istituto di previdenza – l’invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell’elenco di cui all’art 139 t.u. 1124/1965, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia”.

L’impresa continua tuttavia a conservare degli adempimenti. “Resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Nella denuncia il datore di lavoro deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico”.

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