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Gare centralizzate, Anac: deroga al soggetto aggregatore

Dopo la pubblicazione (ed entrata in vigore immediata) del decreto sulla centralizzazione degli acquisti tramite soggetti aggregatori per 19 categorie merceologiche di beni e servizi, l’Anac interviene prontamente per aggiornare le modalità operative necessarie ad acquisire il Cig, cioè il codice identificativo della gara.

Il Dpcm uscito sulla «Gazzetta» del 10 febbraio scorso impone (per importi che superino, a seconda dei casi, 40mila euro o la soglia comunitaria) di passare attraverso uno dei soggetti aggregatori nazionali. Pertanto, ora i responsabili unici del procedimento delle stazioni appaltanti che «intendono effettuare un nuovo affidamento pubblico, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, tramite la consueta procedura informatica di creazione della gara, se quest’ultima riguarda una delle categorie di cui all’art. 1 del Decreto stesso (farmaci, vaccini, stent, facility management immobili etc.) ovvero categoria merceologica differente». Nel caso i Rup «dovrà dichiarare la motivazione per la quale è titolato ad acquisire un CIG», scegliendo tra una delle opzioni indicate dall’Anac.
Istruzioni operative anche per la stipula delle convenzioni tra soggetti aggregatori. «I Soggetti aggregatori che intendono realizzare una iniziativa quale convenzione, accordo quadro o fattispecie consimile o espletare una gara su delega della SA» dovranno specificarlo.

L’Anac consente inoltre di derogare all’obbligo di centralizzare l’acquisto solo quando sia effettivamente impossibile. Questo accade quando le stazioni appaltanti «non trovassero una iniziativa attivata da Consip ovvero dal Soggetto Aggregatore territorialmente competente, e quest’ultimo non avesse stretto appositi accordi con altro soggetto aggregatore per la specifica categoria merceologica». In questi casi «potranno procedere all’acquisizione di Cig con le consuete modalità». Un’altra eccezione alla regola si verifica quando l’appalto prevede «importi inferiori alle eventuali franchigie imposte dai soggetti aggregatori per i contratti attivi».

Stop infine al sistema dei cig che possono essere acquisti “a carnet” dall stazione appaltante, e da usare successivamente nelle varie gare che vengono pubblicate: «dalla data di entrata in vigore del dPCM in premessa – ricorda l’Anac – non sarà più possibile acquisire smartCIG in carnet per nessuna categoria merceologica. I carnet già acquisiti in data precedente all’entrata in vigore dello stesso, andranno rendicontati entro 30 giorni dall’entrata in vigore del dPCM medesimo, secondo le consuete modalità; tutti gli altri saranno annullati d’ufficio decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in parola».