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Delega Appalti: addio performance bond e DL ai General Contractor

Dal 13 febbraio stop alle richieste di performance bond per le grandi opere. Addio anche alla possibilità di assegnare ai general contractor i compiti di direttore o responsabile dei lavori. Un caso, quest’ultimo, che si può considerare di scuola visto che sono anni ormai che non si pubblica più una gara con la formula inaugurata dalla legge obiettivo.

Sono le due prime conseguenze derivanti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 23 del 29 gennaio) della delega appalti approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 14 gennaio.
Il conto alla rovescia per l’attuazione della delega è già scattato da tempo. Le direttive europee devono essere recepire entro il 18 aprile. Questo è anche il termine in cui sarà emanato il decreto per l’abrogazione del codice, dopo che il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio ha escluso la possibilità di sdoppiare l’attuazione in due decreti (uno per il recepimento delle direttive entro il 18 aprile) un altro per l’abrogazione del codice entro il 31 luglio, come pure prevede in alternativa la delega.

Due novità vanno subito in vigore. La prima, riguarda il performance bond, ora obbligatorio per gli appalti integrati sopra i 75 milioni e per i contratti a general contractor (questi ultimi in via d’estinzione). La delega prevede la cancellazione delle norme che regolano attualmente il performance bond con l’arrivo del nuovo codice. Nel frattempo, con l’entrata in vigore della delega (dunque a partire da 13 febbraio) scatta la sospensione della possibilità di richiedere questa speciale garanzia che sta bloccando diversi grandi appalti. Per bilanciare gli effetti della cancellazione del performance bond l’emendamento prevede che per questi tipi di appalti non valga più lo svincolo automatico della cauzione.

Dunque l’impresa che si troverà a gestire un appalto in cui sarebbe stato richiesto il performance bond non godrà di questa agevolazione. Ricordiamo che la norma sullo svincolo automatico della cauzione definitiva (10% dell’importo di appalto) prevede che la garanzia venga svincolata progressivamente e in modo automatico in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori in cantiere fino a un importo massimo dell’80% della cauzione. Il restante 20% viene invece liberato con il collaudo o dodici mesi dopo la conclusione dei lavori.

La misura si applica anche ai bandi pubblicati prima dell’entrata in vigore della legge delega «prevedendo la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e purché non sia già intervenuta l’aggiudicazione provvisoria». Dunque si potranno aggiornare le eventuali gare già bandite e bloccate per questo motivo.

La seconda novità riguarda la direzione lavori dei general contractor. Finisce l’epoca del controllore dipendente dal controllato nel settore delle grandi opere. La delega vieta espressamente e da subito che tra i compiti del general contractor possa essere annoverato ancora lo svolgimento della direzione lavori, che spetta alla stazione appaltante. Un’anomalia “tollerata” per anni, poi spazzata via dalle inchieste della procura di Firenze sul «sistema Incalza-Perotti».