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Anac: consulenza normativa su contratti pubblici

L’Authority di Raffaele Cantone aggiorna in modo sostanziale le regole per le richieste e il rilascio dei pareri che riguardano sia il nuovo complesso delle regole sugli appalti, sia le regole sulla legge anticorruzione (e relativi decreti attuativi). Dal 20 agosto (cioè dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell’Autorità) è infatti entrato in vigore il “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva dell’Autorità”. La nuova disciplina sostituisce quella del gennaio 2015 che faceva ancora riferimento al vecchio decreto 163. Nessuna novità invece per i pareri di precontenzioso (articolo 211 del nuovo Codice).

L’attività consultiva si allarga notevolmente in quanto, per gli appalti, il regolamento richiama espressamente l’articolo 213 del nuovo codice dei contratti pubblici, dove sono elencate tutte le numerose prerogative e attività dell’Anac. Le richieste di chiarimento potranno riguardare «fattispecie concrete ai sensi dell’articolo 213 del Dlgs 50/2016».
A fronte dell’ampliamento del perimetro della consulenza, rispetto alle precedenti regole, viene circoscritto con molta più precisione l’ambito di ammissibilità delle richieste di parere. Non solo infatti il nuovo regolamento ripropone (con poche modifiche) la casistica dell’attività consultiva. Ma aggiunge anche una ancora più ricca casistica relativa all’inammissibilità della richiesta di parere.

Più precisamente, le richieste non sono ammissibili quando: non riguardano fattispecie specifiche; non sono sottoscritte dal legale rappresentante della Pa o dell’Ente oppure dal responsabile della corruzione e trasparenza; sono “interferenti” con esposti di vigilanza, atti di regolazione a valenza generale, comunque denominati, e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l’Autorità; riguardano questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell’Autorità; hanno contenuto generico o contengono un mero rinvio alla documentazione allegata e/o alla corrispondenza intercorsa fra le parti.

La firma del legale rappresentante (o del responsabile corruzione e trasparenza) è una novità rispetto al precedente regolamento del 2015. E c’è un’altra differenza che non passa inosservata nel nuovo regolamento: l’eliminazione della competenza esclusiva sulla gestione dei pareri, prima assegnata all’ufficio Precontenzioso e Affari legali. Nel nuovo regolamento si parla genericamente di “ufficio competente”, chiamato a gestisce la richiesta pervenuta all’ufficio protocollo.

Chi può richiedere il parere
Le istanze di parere possono essere inviate da tutte le stazioni appaltanti (in base alla definizione del nuovo codice), oltre a Pa ed enti di diritto privato «che svolgono attività di pubblico interesse». Autorizzati anche «i soggetti privati o i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati destinatari di un eventuale provvedimento nell’ambito di un procedimento della pubblica amministrazione o di un ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse». Ammessi infine «gli operatori economici che partecipano a gare per l’affidamento di contratti pubblici».
Quanto all’oggetto, delle ambito delle richieste, il parere è giustificato se: la questione di diritto oggetto della richiesta ha carattere di novità; la soluzione alla problematica giuridica sollevata può trovare applicazione a casi analoghi; la disposizione normativa oggetto della richiesta presenta una particolare complessità; la richiesta sottoposta all’Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo dell’impatto socio-economico; i profili problematici individuati nella richiesta per l’esercizio dell’attività di vigilanza e/o in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall’Autorità, appaiono «particolarmente significativi».

Possibile anche la risposta breve
Accanto alla procedura ordinaria, il nuovo regolamento conferma e meglio definisce la possibilità di una risposta breve da parte dell’Autorità, cioè quella che il dirigente può fornire ai richiedenti senza che sia necessario «uno specifico approfondimento istruttorio, perché di pacifica interpretazione ed in quanto oggetto di precedenti pronunce dell’Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati e già condivisi dalla stessa». A differenza dal parere ordinario, il parere breve non viene pubblicato.

Nessuna indicazione sui tempi della risposta (o dell’archiviazione)
Il nuovo regolamento delude l’attesa di chi si aspettava l’introduzione di un termine per fornire la risposta all’istanza, o anche solo una qualche indicazione o informazione sui tempi di gestione del parere. Su questo punto l’Authority conferma la linea interpretativa che esclude l’attività consultiva dall’applicazione della legge 241/90 sulla comunicazione di avvio e conclusione del procedimento. I pareri – sostiene l’Autorità guidata da Raffaele Cantone – hanno infatti una natura giuridica diversa dai procedimenti volti al rilascio di provvedimenti amministrativi. Dopo l’invio della richiesta di parere, l’attesa termina o con la risposta oppure con la comunicazione di archiviazione dell’istanza. Per i richiedenti non è prevista neanche una ricevuta.

Rispetto della privacy
Tutti i pareri ordinari e in forma breve passano per il Consiglio dell’Anac e vengono comunicati ai richiedenti prima di essere pubblicati sul sito. L’Authority ha pensato anche a salvaguardare i dati sensibili dei richiedenti. Nel modulo da utilizzare per la richiesta di parere è infatti espressamente previsto uno spazio per indicare i «dati personali non pertinenti o eccedenti» rispetto all’oggetto della richiesta di cui si chiede la non pubblicazione.

Richieste via mail, ma non solo
Le richieste di parere dovranno giungere «preferibilmente» via mail, inviando l’apposito modulo compilato alla casella “uprot@anticorruzione.it”. Non è necessariamente obbligatorio comunicare via Pec, né sono indicati limiti di dimensione del file.