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Anac caos bandi: rischio ricorsi in contrasto con la riforma

«Non ci sono dubbi interpretativi, la norma è molto chiara: l’entrata in vigore del Codice è immediata e i bandi pubblicati dopo il 19 aprile devono rispettare il decreto legislativo n. 50 del 2016».

Il problema dell’entrata in vigore troppo brusca c’è ed era prevedibile che in fase di prima attuazione delle nuove norme potesse nascere qualche difficoltà. Per le amministrazioni, però, non ci saranno scappatoie, perché i bandi pubblicati fuori tempo massimo sono tutti a rischio impugnativa. Per aiutare le stazioni appaltanti, comunque, potrebbe arrivare un atto interpretativo dell’Anticorruzione, sollecitato anche dal ministero delle Infrastrutture. Ma non subito. Prima sarà necessario osservare le reazioni del mercato e capire quali sono i reali problemi applicativi.

Anche l’Anticorruzione ha osservato, nelle prime ore di entrata in vigore del Codice, la fase di disorientamento degli operatori: qualche amministrazione ha provato fino all’ultimo a pubblicare bandi, per restare protetta dall’ombrello delle vecchie regole. Qualcuno, però, è arrivato in ritardo. I casi più frequenti sono quelli di appalti integrati e di gare al massimo ribasso sopra il milione di euro, entrambi ormai vietati. Al di là delle pubblicazioni ufficiali, però, c’è un elemento che è chiaramente palpabile chiacchierando con qualche Pa: tra i responsabili degli uffici gare domina una totale incertezza. Per qualcuno la tagliola è scattata, per altri ci sono ancora margini di manovra, seppure molto ristretti.

L’Anac, anche se non si è pronunciata formalmente, ha una risposta a questi dubbi: «I bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore della legge devono rispettare il Codice». Il conto è semplice. In base all’articolo 220 il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, il 19 aprile. L’articolo 216 spiega che il Codice si applica a bandi e avvisi che siano stati pubblicati “successivamente alla data della sua entrata in vigore”. In pratica, dal 20 aprile in poi il testo andrà rispettato. Le gare che si pongono in contrasto con il Dlgs n. 50/2016 sono facilmente impugnabili. Per questo, l’indicazione dell’Autorità è di andare sul sicuro: in caso di dubbi, meglio evitare di portare avanti la procedura. La scelta più opportuna è cancellare tutto e ripubblicare.

L’unica deroga è immaginabile nei casi individuati dall’articolo 216: si tratta di quelle ipotesi di norme del vecchio sistema che sopravvivono ancora per qualche settimana, in attesa di decreti attuativi e delle linee guida Anac. Anche se questa è sostanzialmente un’ipotesi solo teorica, perché l’articolo 216 riguarda soprattutto le fasi successive alla gara. Detto questo, comunque, l’Anac potrebbe affrontare in maniera più diffusa la questione in un documento da pubblicare nei prossimi giorni. Il ministero delle Infrastrutture ha fatto una richiesta specifica in questo senso. Anche se l’idea di Raffaele Cantone è, per adesso, analizzare la situazione del mercato, soprattutto attraverso le cosiddette “vigilanze collaborative”, quei casi di collaborazione stretta con alcune stazioni appaltanti. Se le segnalazioni si dovessero moltiplicare e alcuni problemi dovessero risultare evidenti, arriverà un intervento esplicito. Altrimenti, si aspetterà che le cose si mettano in ordine da sole.