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Sentenza Consulta su piano strategico nazionale portualità e logistica

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il provvedimento sulle “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”. Si tratta in particolare dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Le modifiche riguardano la parte in cui il provvedimento non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La sentenza della Consulta ha accolto un'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Regione Campania, che aveva lamentato come la norma impugnata preveda per l'adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica un decreto del presidente del Consiglio, emesso dopo aver chiesto un parere alle competenti Commissioni parlamentari, chiamate però a pronunciarsi entro 30 giorni.

Secondo il ricorso, accolto dalla Consulta, la Costituzione avrebbe invece richiesto adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, quali le intese. La mancata previsione di qualsiasi forma di coinvolgimento delle Regioni nelle procedure di adozione del suddetto piano strategico confligge, perciò, con gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

Si rileva come la norma censurata preveda l’adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del «piano strategico nazionale della portualità e della logistica», incidendo, con ciò, sulla materia «porti e aeroporti civili», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. "Nell’effettuare la «chiamata in sussidiarietà» delle funzioni attinenti alla suddetta pianificazione, la norma impugnata non avrebbe, peraltro, previsto alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nella procedura di predisposizione del piano, in contrasto con le chiare indicazioni della giurisprudenza costituzionale, alla luce delle quali disposizioni legislative statali del tipo considerato possono reputarsi legittime solo qualora prevedano adeguate attività concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, quali le intese".

Quindi la Corte costituzionale dichiara  "l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni".