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La responsabilità per danni dell’Ente proprietario della strada

L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.

In tema di valutazione della prevedibilità della situazione di pericolo, tuttavia, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'Ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 22 ottobre 2013 n. 23919).

Con questa argomentazione, contenuta nella recente pronuncia che proponiamo in lettura, la Suprema Corte – confermando la consolidata interpretazione dell'art. 20151 CC – ha sottolineato la necessità di valutare attentamente il comportamento posto in essere dal soggetto danneggiato, ai fini della esatta imputazione delle responsabilità nel verificarsi del sinistro e della quantificazione del risarcimento del danno.