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La delega PA è legge: dal silenzio-assenso alla conferenza dei servizi

Autorizzazioni blindate dopo 18 mesi, riduzione dei blocchi in conferenza di servizi, stop alla melina dei sovrintendenti, semplificazioni su Scia e silenzio assenso e sugli obblighi informativi telematici, taglio del 50% dei tempi per le procedure relative a grandi opere e insediamenti strategici. Ieri il Senato ha dato l'ok definitivo al Ddl delega di riforma della Pa: un testo che punta a ridurre la discrezionalità della pubblica amministrazione, rendendo certi i tempi a beneficio di imprese e cittadini. Ecco di seguito le principali modifiche approvate.

Conferenza dei servizi (articolo 2)

Molte misure del disegno di legge sono mirate a sottoporre a una rigida cura dimagrante la conferenza dei servizi (articolo 2). L'obiettivo di fondo di questa parte del Ddl è la fine delle situazioni di paralisi burocratica che, spesso, sono state legate a questa procedura. Da sede per rappresentare gli interessi dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti, spesso si è trasformata in luogo per bloccare le infrastrutture invise a questa o a quella amministrazione, attraverso gli escamotage più vari: assenze, veti, ritardi, assunzione di provvedimenti in autotutela capaci di annullare le decisioni già assunte.

I criteri della delega, allora, puntano alla riduzione dei partecipanti (non servirà più un rappresentante per ogni ufficio) e dei casi in cui scatta l'obbligo di convocazione, allo stop ai trucchetti da "free rider", con la possibilità di agire in autotutela solo per chi partecipa attivamente ai lavori. Nel passaggio a Montecitorio è stato ulteriormente rafforzato il ricorso alle tecnologie e i limiti alla partecipazione fisica alle riunioni. Gli interessati potranno partecipare anche in via telematica. E saranno definiti in maniera tassativa i tempi per richiedere integrazioni e chiarimenti, superati i quali la domanda cadrà nel vuoto. Qualsiasi tipo di conferenza, poi, dovrà avere una durata certa.

I passaggi per la nuova Conferenza (articolo 2)

Non è la prima volta che si mette mano alla questione, nel tentativo di superare l'effetto Nimby. Anzi, la legge di riferimento (241/1990) è stata più volte ritoccata e qualche modifica di dettaglio è arrivata da ultimo anche con il decreto Sblocca Italia. La delega, che offre l'occasione per una semplificazione sistematica da varare entro 12 mesi, ha subito due modifiche importanti a Montecitorio. La prima prevede che le amministrazioni potranno sollecitare l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in autotutela. Mentre la seconda incide sulla norma anti-melina, fatta per evitare il blocco in alcuni casi. Il silenzio di chi non esprime un parere entro il termine dei lavori dovrà essere considerato come un sì. La norma varrà anche per Sovrintendenze e enti incaricati di tutelare salute e ambiente, magari con paletti più stringenti di quelli già introdotti con l'ultima riforma del 2010. Anche se, con un emendamento approvato proprio in commissione, le amministrazioni in questione potranno chiedere di attivare procedure di riesame.

Silenzio assenso nei pareri tra Pa, subito in vigore (articolo 3)

È una norma subito in vigore, con l'inserimento di un articolo 17-bis alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il nuovo articolo (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici) prevede che il via libera automatico, in caso di mancata risposta di una amministrazione alla richiesta di un parere o nulla osta da parte della Pa responsabile del provvedimento, scatti dopo 30 giorni nelle ipotesi ordinarie nelle quali sono previsti «assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche». Il termine resta quello fissato adesso, ma la novità è che si fa riferimento a richieste interne alla Pa.

In Aula alla Camera, nell'ultima modifica, era intervenuta una modifica parecchio importante. È stata, infatti, esteso a novanta giorni (dagli iniziali sessanta) il termine per far scattare il meccanismo del silenzio assenso nelle questioni che coinvolgono amministrazioni pubbliche in materia di ambiente e beni culturali. Nello specifico queste regole «si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini».

Grandi opere, tempi ridotti del 50% (articolo 3 bis)

Altro passaggio, inserito alla Camera, prevede la nascita di procedimenti amministrativi speciali e semplificati per insediamenti produttivi e opere di interesse generale. Palazzo Chigi selezionerà gli interventi per i quali potranno scattare le deroghe. Potranno beneficiare di termini ridotti fino al 50% rispetto a quelli ordinari della legge n. 241/1990. Inoltre, il presidente del Consiglio potrà esercitare poteri sostitutivi, eventualmente delegandoli, per sbloccare le situazioni incagliate, anche tramite l'ausilio di personale tecnico.

I chiarimenti sulla Scia (articolo 4)

Altro tassello importante riguarda la Scia (articolo 4). La segnalazione certificata di inizio attività andrà chiarita meglio, insieme al silenzio assenso. Secondo quanto spiega la relazione tecnica di accompagnamento al testo, infatti, «a seguito di successivi interventi normativi che hanno introdotto riferimenti ad ampie materie e a clausole generali, l'ambito di applicazione è alquanto incerto e, quindi, il funzionamento limitato». L'esecutivo, quindi, è delegato ad approvare una serie di decreti che dovranno individuare i casi oggetto di Scia o di silenzio assenso, quelli per i quali serve un'autorizzazione espressa e quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. L'amministrazione, in chiave di trasparenza, sarà tenuta a indicare a cittadini e imprese i tempi entro i quali deve rispondere, pena la formazione del silenzio assenso.

Tempi certi per l'autotutela (articolo 5)

Anche in altri passaggi il Ddl cerca di delimitare meglio l'ambito di azione della Pa. Succede in materia di autotutela (articolo 5): si tratta del potere con il quale un'amministrazione può revocare un suo provvedimento, ad esempio un'autorizzazione. L'annullamento d'ufficio, finora, doveva arrivare entro un termine ragionevole ma non indicato esplicitamente. Il disegno di legge impone, a beneficio dei privati, che i provvedimenti illegittimi vengano annullati al massimo entro diciotto mesi dalla loro adozione. Resta una sola eccezione sostanziale: i provvedimenti basati sul falso o su dichiarazioni mendaci potranno essere cassati anche oltre questi termini.

Autorizzazioni, possibilità di ravvedimento (articolo 5)

Seguendo la stessa linea di semplificazione, il testo (articolo 5) asciuga le norme in materia di autorizzazione. Nel caso in cui la Pa accerti la mancanza dei requisiti e dei necessari per legge, il privato potrà salvarsi in calcio d'angolo, conformandosi alle norme in vigore. L'amministrazione, dal canto suo, dovrà invitarlo a provvedere, fissandogli un termine di almeno trenta giorni per provvedere all'adeguamento. «In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata».

Obblighi di pubblicare le informazioni (articolo 6)

L'ultimo intervento importante è inserito all'articolo 6 che, usando le parole dello stesso relatore Ernesto Carbone (Pd), «reca una delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni». È soprattutto la parte che riguarda gli obblighi di pubblicazione delle informazioni delle amministrazioni ad essere stata modificata. A carico delle stazioni appaltanti, infatti, nel corso degli ultimi anni, e al di là della legge anticorruzione, si sono accavallati parecchi obblighi di pubblicità sui loro siti internet: indicatori di performance, elementi legati alla trasparenza e alle attività più varie. La delega, allora, interviene sul tema, risolvendo molti problemi delle amministrazioni. I decreti delegati della riforma arriveranno a un pacchetto di obblighi definiti, a beneficio delle stazioni appaltanti, che non dovranno più consultare decine di fonti diverse per ricostruire i loro compiti.

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