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Incarichi di progettazione privati, torna la «tutela» sui contratti delle società di ingegneria

Nuovo tentativo per «mettere in sicurezza» i contratti stipulati tra privati e società di ingegneria. La norma in questione è quella dell'articolo 32 del ddl concorrenza. La stessa identica norma era stata proposta, nell'ottobre 2014, come emendamento del governo durante la conversione in legge dello Sblocca Italia. L'iniziativa aveva fatto riesplodere lo storico contrasto tra i progettisti, contrasto che vede da una parte gli professionisti, in particolare architetti e ingegneri, e dall'altra le società di ingegneria. Alla fine l'emendamento era caduto. Ora la norma è ricomparsa, tale e quale.

La questione – sostenuta dagli studi di progettazione – è che solo la società tra professionisti (stp) può avere accesso al mercato privato della progettazione, essendo – questa la convinzione del ragionamento – il mercato pubblico aperto alle sole società di ingegneria. La questione era riesplosa a dicembre 2013, quando un giudice di Torino, ad esito di un lungo contenzioso, aveva avvalorato la tesi sostenuta dagli studi di architettura.

La norma inserita nel disegno di legge recita: «In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali, intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della (legge) medesima (legge n. 266 del 1997) , tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.»
Il senso è appunto quello di produrre una sorta di tutela dei contratti già stipulati tra un committente privato e una società di progettazione in forma di società di capitali (spa o srl) o in forma di società cooperativa.

Con la recente norma del ddl concorrenza si vuole appunto tutelare i contratti stipulati. Gli architetti, però la pensano diversamente. La interpretano come sanatoria di contratti irregolari che potrebbero essere esposti a impugnazione. Non solo. La norma mette anche in sicurezza l'attività delle società di progettazione per il futuro.

Lo scorso ottobre 2014 – quando il governo presento la stessa norma in forma di emendamento – il Cna intervenne con parole di fuoco, per bocca del suo presidente: «Con una sveltina indegna, perché queste sono le parole giuste, il governo vuole condonare i contratti illegittimi che hanno avuto le società di ingegneria nel mercato privato e stabilizzarle per il futuro. Legiferare su contratti in essere se su sentenze in giudicato è incostituzionale, e dovrebbe saperlo chi si è tanto battuto contro le leggi ad personam. Noi siamo esterrefatti vedendo che il Governo si presta a risolvere i problemi personali di qualcuno, poi con quello che è successo sul Mose a Venezia e anche a Genova».

La questione in gioco è il mercato privato della progettazione. Per difenderlo, sempre nell'ottobre scorso, era scesa in campo anche l'intera rete delle professioni tecniche. «Le società di ingegneria hanno espulso i professionisti dai bandi pubblici, accaparrandosi il 93% del mercato. Con questo emendamento (quello del governo, presentato in corso della conversione in legge dello Sblocca Italia, ndr) accadrebbe lo stesso nei bandi privati. Decisione deleteria che va assolutamente rivista», denunciava allora il presidente degli ingegneri Armando Zambrano in qualità di coordinatore della rete delle professioni tecniche. «La Rete delle Professioni Tecniche – continuava la nota – ha chiesto l'immediato ritiro di un emendamento al Decreto Sblocca Italia che punta ad aprire alle società di ingegneria anche il mercato dei bandi privati. Una prospettiva che taglierebbe le gambe alle Società tra Professionisti, costrette ad operare, a differenza delle altre, con numerosi vincoli».

Opposta l'interpretazione delle società di ingegneria. La tesi sostenuta dagli architetti, secondo l'Oice, «è una tesi falsa, smentita da pacchi di sentenze della Cassazione, del Consiglio di Stato e della giurisprudenza di merito». «È un dato di fatto e di diritto che le società di ingegneria e di professionisti riconosciute dalla Legge Merloni, prima, e dal Codice dei contratti pubblici, poi, possono operare nel settore privato quanto meno dal 1997. A prescindere dall'esito della discussione parlamentare, l'emendamento del Governo sul quale tanto clamore si sta facendo ha il solo scopo di evitare ulteriori contenziosi».