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In due sul motorino a 16 anni, ora si può: il Codice della strada abbassa l’età minima

A 16 anni si può andare in due sul motorino. Da martedì 18 agosto è infatti entrata in vigore una modifica al Codice della strada che abbassa l’età per trasportare un passeggero su un ciclomotore (prima l’età minima era di 18 anni). Non è l’unica novità: le disposizioni prevedono anche nuove regole per le patenti di guida e per gli esaminatori che le assegnano.

Le modifiche al Codice della strada sono nate a causa della violazione di alcune norme europee e per le quali sono aperti nei confronti del nostro Paese una procedura di infrazione e un caso di precontenzioso da parte della Ue. Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore a 15 giorni dalla pubblicazione avvenuta lo scorso 3 agosto sulla Gazzetta ufficiale della Legge europea AC 2977 2014 che all’articolo 9 ”interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti”.

Entrando nel dettaglio, con le nuove norme viene tolto il divieto per i sedicenni in possesso di patenti AM, A1 e B1 di trasportare un passeggero a bordo dei ciclomotori (oggi si poteva fare solo a 18 anni) a condizione che il veicolo sia omologato anche per questo trasporto. Il divieto resta in vigore per i titolari di patente AM con età compresa tra 14 e 16 anni.

“Le nuove misure” del Codice della strada “non vanno certo nella direzione di aumentare la sicurezza stradale”. Lo dice il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, che in una nota esprime “preoccupazione per le novità al Codice della strada che consentiranno anche ai 16-17enni di circolare in due a bordo di scooter”.

“Alla possibilità di andare in due sullo scooter a partire dai 16 anni”, secondo Rienzi, “occorre infatti aggiungere la totale mancanza di controlli in Italia su motorini e minicar. Ciò comporta la diffusione incontrollata nel nostro paese di mezzi di locomozione “modificati”, utilizzati da giovani e giovanissimi.

Si tratta di scooter e minicar cui vengono tolti i diaframmi allo scopo di aumentarne la velocità, modifiche che rendono estremamente pericolosi tali veicoli, omologati per velocità e prestazioni inferiori. Senza controlli sulle strade da parte delle forze dell’ordine”, conclude Rienzi, “le novità al Codice non rappresentano un miglioramento e non vanno nella direzione di aumentare la sicurezza stradale”.

Un’altra modifica riguarda la possibilità per i disabili che possiedono una patente speciale di guidare veicoli trainanti rimorchi senza limiti di massa (oggi era fissato a 750 kg complessivi). Novità anche per chi rilascia le patenti: per gli esaminatori viene infatti abrogato il requisito richiesto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, di essere titolari di patente di categoria B da almeno tre anni per il rilascio delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B, poiché la normativa europea richiede ”la titolarità da parte degli esaminatori, da almeno tre anni, di una patente della stessa categoria per la quale essi intendono esercitare la professione di esaminatore”.

Altre due novità riguardano il campo visivo verticale minimo richiesto per la patente (passa dagli attuali 25 gradi a 30 gradi, come previsto dalla direttiva 2006/126/CE) e una riformulazione del criterio della residenza richiesta per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali, attualmente contenuto nell’articolo 118-bis del Codice della strada.

La nuova formulazione del comma 1 prevede ora che per residenza s’intenda la “residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell’Ue o dello Spazio economico europeo”, ovvero il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali.