Definiti i criteri per la graduatoria dei progetti contro il rischio di dissesto idrogeologico da finanziare con 600 milioni del piano stralcio nelle aree urbane. Le indicazioni operative si leggono nello schema di Dpcm che è stato approvato il 19 febbraio in conferenza Stato-Regioni e il giorno dopo, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, è stato firmato dal premier Matteo Renzi.
I progetti che hanno più possibilità di ottenere i finanziamenti saranno quelli più avanzati dal punto di vista delle procedure autorizzative e della progettazione. Salgono nella scala della priorità anche quelli che possono contare su un cofinanziamento e, infine, quelli che le regioni segnaleranno come più rilevanti dal punto vista della sicurezza e dell'incolumità per il più ampio numero di persone. Ma ci sono anche altri elementi che potranno incidere sulla graduatoria, spostando il progetto più in alto o più in basso in classifica: sono la frequenza della calamità e il danno che potrebbe arrivare dal verificarsi dell'evento.
Ancora più a valle ci sono delle condizioni vincolanti per fare ingresso nella graduatoria. La prima condizione è che l'intervento deve essere localizzato in un'area classificata a rischio. La seconda è che deve essere almeno un livello di progettazione – tra preliminare, definitivo e ed esecutivo – come definito dal codice dei contratti. Se l'intervento dispone di uno studio di fattibilità, la segnalazione è consentita solo al fine di entrare in una "lista d'attesa".
Precisa infatti il Dpcm che «è altresì ammesso il caricamento on line nel sistema ReNDiS-web, con le medesime modalità sopraindicate, di interventi che dispongono soltanto di studi di fattibilità, allo scopo di una loro distinta valutazione finalizzata all'accesso ad un eventuale fondo di rotazione per la progettazione».
La Regione dovrà fare la sua valutazione dell'intervento, attribuendogli uno dei seguenti quattro livelli di rilevanza: molto elevata (AA); elevata (A); media (M); bassa (B).
Conta anche il livello di progettazione – preliminare, definitivo o esecutivo – con l'ulteriore elemento prioritario costituito da una delibera di approvazione del progetto stesso. Anche se l'opera rappresenta il completamento di un intervento già avviato conterà ai fini della graduatoria. E così pure se l'intervento ha una «efficacia autonoma» (cioè se sono isolati e autosufficienti), se invece è complesso e di area vasta (parte di una rete organica di opere) oppure ancora se sono legati al raggiungimento di obiettivi fissati dai piani di gestione delle acque o delle alluvioni (ai sensi del decreto sblocca Italia, articolo 7, comma 2).
Verrà poi valutata l'entità della popolazione esposta al rischio di incolumità nell'area d'interesse, con l'attribuzione di un punteggio associato alle fasce di popolazione. E si distinguerà anche in base dal tipo di rischio, attribuendo rilevanza solo ai casi più gravi, «secondo le dichiarazioni della Regione. Pertanto, dall'attribuzione del punteggio, saranno esclusi gli interventi che avranno segnalati livelli di danneggiamento previsto: medio (M), lieve (L), o danno generico (D)».
Nella valutazione della frequenza dell'evento, viene attribuita rilevanza «a un intervento in relazione ai tempi di ritorno progettuali». Per quantificazione del danno economico atteso si intende «l'ammontare del danno economico in mancanza dell'intervento, come indicato nel progetto presentato». Deve anche essere indicato il grado di riduzione di classe di rischio dopo l'esecuzione dell'intervento.
La procedura indicata è telematica e verrà eseguita dal ministero dell'Ambiente, d'intesa con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico di Palazzo Chigi. SI procede per step successivi inserendo le informazioni in appositi campi del sistema ReNDiS-web. Il sistema è strutturato in modo che l'inserimento si interrompe se non vengono soddisfatte alcune condizioni preliminari dei progetti, come la validazione da parte della Regione, la classificazione dell'area d'intervento oppure la segnalazione da parte della Regione di eventuali criticità o anche il parere positivo dell'Autorità di Bacino competente.
«Il sistema – si legge nel provvedimento – eliminerà le richieste di finanziamento relative ad interventi localizzati in aree non classificate a rischio o a pericolosità dal PAI, dalla mappe di pericolosità e rischio alluvioni e, successivamente, dal Piano di gestione delle alluvioni o i cui effetti non ricadano su dette aree, ovvero che non siano interessate da eventi calamitosi avvenuti nel corso degli ultimi tre anni, come previsto anche dalla direttiva europea sulle alluvioni 2007/60/CE. Il requisito in esame è strettamente collegato alla condizione dell'esistenza di un rischio idrogeologico che, qualora non direttamente riferibile ad una area perimetrata PAI, risulti quantomeno correlato ad una criticità dell'area».