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Circolazione stradale e reati, quando il gioco si fa duro

Se ne parla, un po’ sommessamente, sulla Rete, in certi blog e alcuni siti. Si tratta della truffa per pagare pedaggi autostradali d’importo minore di quanto realmente dovuto. Talmente banale e lineare nella sua concezione che, a quanto è dato di capire, più di una volta è stata attuata con successo.

Ingredienti: due automobilisti (o due camionisti) preventivamente accordatisi. Sfondo: la società in cui viviamo, dotata di mille possibilità tecnologiche di concordare, in tempo reale, appuntamenti in posti impensati (telefonini, sms, whatsapp, gruppi on line e molto altro ancora) che permettono a due viaggiatori Tizio e Caio di scambiarsi il ticket.

Vero è che gli esami delle anomalie nei tempi di percorrenza e le registrazioni delle telecamere ormai permettono, in combinazione con l’acume investigativo della Polizia Stradale, di smascherare la frode e ottenere rinvii a giudizio per il delitto di truffa, trattandosi di un esempio lampante di “artifici o raggiri”.

Tutto bene quel che finisce bene, dunque. Sembra che, sia pur tra mille difficoltà, i furbetti possano essere consegnati alla giustizia per rispondere delle loro azioni. Ma si può aggiungere a tutto questo una considerazione collaterale. Ricavata dal mestiere di chi gestisce strade ordinarie, non a pedaggio.

La repressione penale del comportamento sopra descritto, sacrosanta, può scattare perché la formulazione dell’art. 176 comma 17 del Codice della Strada, che sanziona “chiunque… ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio”, contiene anche, come inciso, sei paroline magiche: “salvo che il fatto costituisca reato”. Altrimenti, Tizio e Caio sarebbero incorsi soltanto nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 422,00 euro.

Sanzione, peraltro, teorica e pressoché inesigibile. Infatti, l’attività amministrativa di accertamento delle infrazioni stradali non ha certo a disposizione gli incisivi strumenti del Codice di Procedura Penale. L’art. 15 del Codice della Strada, tanto per fare un esempio, quelle sei paroline non le possiede. Con il risultato, già evidenziato proprio su queste colonne (leggi l'articolo), che chiunque può dolosamente danneggiare, o peggio sabotare, la segnaletica stradale senza incorrere negli strali della legge penale, cavandosela con una sanzione pecuniaria di soli 41,00 euro.

La riscrittura del Codice della Strada, che appare finalmente, e non nel lungo periodo, un’operazione suscettibile di verificarsi, dovrebbe essere vista come una straordinaria occasione di politica legislativa. Non solo per ripensare il sistema sanzionatorio interno (le norme di comportamento) ma, anche, per ridefinire i confini tra questo e il sistema penale.