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Appalti, è legittima la proroga del contratto in esecuzione

In quali casi è consentito alla stazione appaltante procedere alla proroga di un affidamento già disposto ed eventualmente disporre una contrazione del corrispettivo?
Proponiamo i punti essenziali della risposta fornita, in materia,  da una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato.

Il bando di gara può contenere la previsione espressa della proroga contrattuale, senza esporre a rischio l’interesse all’individuazione del miglior offerente o la par condicio in tema di libera concorrenza.

Nei casi in cui la possibilità della proroga contrattuale sia resa nota ai concorrenti (i quali possono formulare le proprie offerte conoscendo la  durata eventuale del contratto)  sin dall’inizio delle operazioni di gara, non opera il divieto di rinnovo dei contratti, di cui agli artt. 23 della legge 62/2005, e 57, comma 7, del Codice dei contratti pubblici.

Una proroga della prestazione così conformata disegna una fattispecie del tutto analoga a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell’ipotesi in cui l’azienda avesse operato, ab initio, una scelta secca per la più lunga durata del contratto (cfr. Cons. Stato, III, n. 3580/2013).

Ne discende che anche una contrazione del corrispettivo – scelta che non incide sull’esito del confronto competitivo che ha dato luogo all’affidamento originario – è compatibile con la tutela della concorrenza, oltre a concretare un vantaggio per l’amministrazione appaltante.

Riferimenti legislativi

LEGGE 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (omissis)

Art. 23.(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)

  1. L'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è soppresso.
  2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,  posso no essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. (COMMA ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13) (omissis)

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (omissis)

Art. 57  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (omissis)

  1. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli. (omissis)