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Manuali di istruzioni e uso oltre l’obbligo di Legge

Più attenzione alle responsabilità, al linguaggio, alla comunicazione con il Cliente

Manuali di istruzioni e uso oltre l’obbligo di Legge

Istruzioni: la comunicazione al Cliente e le responsabilità del Fabbricante

La Direttiva macchine non mette in evidenza alcune considerazioni che probabilmente possono favorire una maggiore attenzione sulle istruzioni che, oltre a un adempimento obbligatorio, costituiscono un importante strumento di comunicazione con il Cliente, con le Autorità di controllo, ed è utile a definire il confine tra le responsabilità del Fabbricante e quelle dell’utilizzatore della macchina.

Una migliore e trasparente esposizione delle informazioni può ridurre la necessità del Cliente di chiedere chiarimenti al Fabbricante; una migliore definizione dell’uso della macchina, cioè di quello che il Cliente ne può fare, contribuisce a precisare quali siano le responsabilità che si è assunto il Fabbricante dichiarando quale sia l’utilizzo al quale la macchina è destinata. Le responsabilità che possono derivare dalle conseguenze di istruzioni mal redatte, oppure con informazioni che abbiano indotto in errore l’operatore, non devono essere valutate alla luce delle sole Direttive di prodotto e delle Norme tecniche, ma nell’ambito delle Norme dell’intero ordinamento giuridico nazionale. Un difetto delle istruzioni può avere le medesime conseguenze, in caso di danni a cose e persone, di un difetto del manufatto. La percezione di questa responsabilità non è ancora abbastanza radicata.

Presumere la preparazione del Lettore delle istruzioni

Bisogna dire che preparazione deve avere il Personale che usa la macchina e dare al Cliente le istruzioni su come formarlo. La tentazione della sintesi eccessiva è sempre in agguato. Stiamo parlando di prodotti destinati al mercato professionale, quindi può essere giustificata la presunzione circa l’adeguata preparazione dell’utilizzatore, la sua capacità di leggere con la necessaria cultura tecnica le istruzioni.

Tuttavia, questa presunzione necessita almeno di una premessa: che sia stata adeguatamente descritta dalle istruzioni la preparazione che deve avere l’utilizzatore e sia stato prescritto l’uso esclusivo della macchina da parte di Personale adeguato. Occorre cioè chiarire, senza equivoci, che il Fabbricante ha la responsabilità delle conseguenze dell’uso della macchina solo se quest’ultima è stata usata secondo le prescrizioni dal medesimo predisposte, che riguardano anche le condizioni del sito in cui è installata, il luogo di lavoro, e le capacità del Personale addetto.