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Macchine: le migliori amiche dell’uomo! Se usate in sicurezza…

Formazione, addestramento, abilitazione all’uso, definizione di operatore, idoneità psico-fisica allo svolgimento della specifica mansione e sorveglianza sanitaria, diligenza del buon padre di famiglia: questi i punti cardine che è d’uopo tenere ben presente in qualunque cantiere

Macchine: le migliori amiche dell’uomo! Se usate in sicurezza…

Idoneità alla mansione specifica e accertamenti sanitari

Stabilito dunque che, prima di adibire un lavoratore all’utiliz­zo di un’attrezzatura, il Datore di Lavoro dovrà provvedere alla sua abilitazione, va precisato che – ancor prima – dovrà consul­tarsi con il Medico Competente, il quale valuterà l’opportunità del rilascio o meno della idoneità psico-fisica allo svolgimento della specifica mansione.

Specifica per l’appunto, sussistendo importanti e incontestabili differenze fra l’utilizzo di una PLE o di una gru a torre, così come fra un dumper o un’autogrù e via discorrendo.

Il rilascio dell’idoneità (possibile solo con la maggiore età dell’operatore) è condizionato anche dall’esito degli accerta­menti sanitari funzionali a verificare l’assenza di tossicodipen­denza o l’eventuale assunzione, anche occasionale, di sostanze stupefacenti o psicotrope (in sostanza, gli psicofarmaci).

Na­turalmente gli accertamenti sanitari dovranno essere periodi­camente ripetuti: almeno una volta l’anno o, per ragionevole dubbio, anche con una tempistica più stretta, ma sempre “a sorpresa” (preavviso massimo di un giorno).

Una eventuale positività ai test comporta necessariamente un giudizio di inidoneità temporanea del lavoratore e l’obbligo di segnalazione dello stesso, da parte del Medico Competente, al Servizio per le Tossicodipendenze (SerT) dell’Asl territorialmente competente.

Qualora, a fronte degli ulteriori accertamenti effet­tuati dal SerT, si evidenziasse uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi a un percorso di re­cupero finalizzato al riottenimento dell’idoneità e al successivo reinserimento nell’attività lavorativa (se assunto a tempo inde­terminato, con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino ad un massimo di tre anni in aspettativa non retribuita).

A tal proposito può valer la pena precisare che i lavoratori de­vono sempre sottoporsi ai controlli sanitari previsti per legge o comunque disposti dal Medico Competente, mentre il Datore di Lavoro (esclusi i Soci lavoratori, in questo caso equiparati ai lavoratori) ha solo la facoltà di usufruire della sorveglianza sani­taria e non certo l’obbligo.

Sarebbe quantomeno improbabile tra l’altro, in questa specifica situazione, districarsi in modo sen­sato tra argomenti quali la tempistica a sorpresa degli screening o ancor più la ripetizione degli stessi per ragionevole dubbio. 

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