Idoneità alla mansione specifica e accertamenti sanitari
Stabilito dunque che, prima di adibire un lavoratore all’utilizzo di un’attrezzatura, il Datore di Lavoro dovrà provvedere alla sua abilitazione, va precisato che – ancor prima – dovrà consultarsi con il Medico Competente, il quale valuterà l’opportunità del rilascio o meno della idoneità psico-fisica allo svolgimento della specifica mansione.
Specifica per l’appunto, sussistendo importanti e incontestabili differenze fra l’utilizzo di una PLE o di una gru a torre, così come fra un dumper o un’autogrù e via discorrendo.
Il rilascio dell’idoneità (possibile solo con la maggiore età dell’operatore) è condizionato anche dall’esito degli accertamenti sanitari funzionali a verificare l’assenza di tossicodipendenza o l’eventuale assunzione, anche occasionale, di sostanze stupefacenti o psicotrope (in sostanza, gli psicofarmaci).
Naturalmente gli accertamenti sanitari dovranno essere periodicamente ripetuti: almeno una volta l’anno o, per ragionevole dubbio, anche con una tempistica più stretta, ma sempre “a sorpresa” (preavviso massimo di un giorno).
Una eventuale positività ai test comporta necessariamente un giudizio di inidoneità temporanea del lavoratore e l’obbligo di segnalazione dello stesso, da parte del Medico Competente, al Servizio per le Tossicodipendenze (SerT) dell’Asl territorialmente competente.
Qualora, a fronte degli ulteriori accertamenti effettuati dal SerT, si evidenziasse uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi a un percorso di recupero finalizzato al riottenimento dell’idoneità e al successivo reinserimento nell’attività lavorativa (se assunto a tempo indeterminato, con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino ad un massimo di tre anni in aspettativa non retribuita).
A tal proposito può valer la pena precisare che i lavoratori devono sempre sottoporsi ai controlli sanitari previsti per legge o comunque disposti dal Medico Competente, mentre il Datore di Lavoro (esclusi i Soci lavoratori, in questo caso equiparati ai lavoratori) ha solo la facoltà di usufruire della sorveglianza sanitaria e non certo l’obbligo.
Sarebbe quantomeno improbabile tra l’altro, in questa specifica situazione, districarsi in modo sensato tra argomenti quali la tempistica a sorpresa degli screening o ancor più la ripetizione degli stessi per ragionevole dubbio.