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Macchine: le migliori amiche dell’uomo! Se usate in sicurezza…

Formazione, addestramento, abilitazione all’uso, definizione di operatore, idoneità psico-fisica allo svolgimento della specifica mansione e sorveglianza sanitaria, diligenza del buon padre di famiglia: questi i punti cardine che è d’uopo tenere ben presente in qualunque cantiere

Macchine: le migliori amiche dell’uomo! Se usate in sicurezza…

Specifica abilitazione degli operatori all’utilizzo delle attrezzature di lavoro

Non appare improprio pensare dunque che il conseguimento di un vero e proprio “patentino” specifico per ogni attrezzatura di lavoro possa essere un’azione utile ad arginare questa triste realtà. Certamente non l’unica azione necessaria, ma sicura­mente latrice del suo peculiare contributo.

L’accordo Stato-Regioni e Province Autonome n° 53 del 22 Febbraio 2012 ha finalmente dato una risposta attuativa a quanto richiesto dall’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, ovvero la necessità di individuare le attrezzature per le quali è neces­saria una specifica abilitazione degli operatori, i contenuti e la durata dei percorsi formativi, i requisiti dei soggetti abilitati a erogare la formazione.

Insomma, un consistente passo avanti (anche se un po’ tardivo) rispetto al precedente obbligo di ga­rantire agli operatori una formazione “adeguata e sufficiente” alla mansione da svolgere, in cui la valutazione su adeguatezza e sufficienza era completamente affidata alla soggettività del Datore di Lavoro.

Di seguito, in sintesi e per categorie, le attrezzature individuate nell’accordo:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
  • gru a torre, autogru e gru per autocarro;
  • carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo;
  • trattori agricoli o forestali;
  • macchine movimento terra;
  • pompe per calcestruzzo.

A ognuna di queste macchine (e relative sottocategorie) è dedicato uno specifico percorso formativo/addestrativo e per tutte è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di quattro ore.

Può essere utile ricordare, inoltre, che la specifica abilitazione è necessaria anche in caso di utiliz­zo saltuario od occasionale delle attrezzature e che la figura dell’operatore è così definita nell’art. 69 del D.Lgs. 81/08: “il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il Datore di lavoro che ne fa uso”.

Tale definizione chiarisce inequivocabilmente che chiunque utilizzi l’attrezzatura deve esserne abilitato a prescindere dalla collocazione professionale, in quanto trattasi di abilitazione all’impiego in sicurezza della macchina, sicurezza da garantirsi non solo all’operatore ma anche ai Terzi. 

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