Specifica abilitazione degli operatori all’utilizzo delle attrezzature di lavoro
Non appare improprio pensare dunque che il conseguimento di un vero e proprio “patentino” specifico per ogni attrezzatura di lavoro possa essere un’azione utile ad arginare questa triste realtà. Certamente non l’unica azione necessaria, ma sicuramente latrice del suo peculiare contributo.
L’accordo Stato-Regioni e Province Autonome n° 53 del 22 Febbraio 2012 ha finalmente dato una risposta attuativa a quanto richiesto dall’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, ovvero la necessità di individuare le attrezzature per le quali è necessaria una specifica abilitazione degli operatori, i contenuti e la durata dei percorsi formativi, i requisiti dei soggetti abilitati a erogare la formazione.
Insomma, un consistente passo avanti (anche se un po’ tardivo) rispetto al precedente obbligo di garantire agli operatori una formazione “adeguata e sufficiente” alla mansione da svolgere, in cui la valutazione su adeguatezza e sufficienza era completamente affidata alla soggettività del Datore di Lavoro.
Di seguito, in sintesi e per categorie, le attrezzature individuate nell’accordo:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- gru a torre, autogru e gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra;
- pompe per calcestruzzo.
A ognuna di queste macchine (e relative sottocategorie) è dedicato uno specifico percorso formativo/addestrativo e per tutte è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di quattro ore.
Può essere utile ricordare, inoltre, che la specifica abilitazione è necessaria anche in caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature e che la figura dell’operatore è così definita nell’art. 69 del D.Lgs. 81/08: “il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il Datore di lavoro che ne fa uso”.
Tale definizione chiarisce inequivocabilmente che chiunque utilizzi l’attrezzatura deve esserne abilitato a prescindere dalla collocazione professionale, in quanto trattasi di abilitazione all’impiego in sicurezza della macchina, sicurezza da garantirsi non solo all’operatore ma anche ai Terzi.