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La riforma del Codice della Strada

L’annosa e ancora irrisolta questione della destinazione dei proventi contravvenzionali e altri aspetti

La riforma del Codice della Strada
  • come noto, le merci e la ripresa delle Nazioni viaggiano anchesulle due ruote. Pertanto è grave che questo importante servizio su cui poggiano i manufatti delle grandi industrie non sia spesso agibile per eccesso di richiesta di incombenti burocratici, bloccando così importanti lavori e commesse per la grande industria italiana. Vi è intanto sotto questo profilo l’assoluta necessità di suddividere le categorie dei trasporti eccezionali con i veicoli eccezionali; un’autogru è classificata veicolo ad uso speciale e nasce con un certificato CE rispettando le Direttive europee. Pertanto non è possibile fare alcuna modifica al veicolo; non si può modificare il peso complessivo! Diverso è il caso dei “trasporti eccezionali” che devono, giustamente, essere valutati di volta in volta e, se vi è la possibilità di trasportare meno peso, ben vengano le limitazioni per “risparmiare” le nostre infrastrutture;
  • occorre una efficace semplificazione e razionalizzazione in materia di rilascio dei titoli autorizzativi per l’esposizione di pubblicità, ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada di cui al DM 30 Aprile 1994, n° 285, che si può realizzare attraverso una concreta distinzione tra nulla osta tecnico di cui al comma 4 e nulla osta di cui al comma 5 del citato art. 23; sarebbe altresì opportuno che le Amministrazioni coinvolte si pronuncino esclusivamente con riferimento alle proprie competenze con l’applicabilità del silenzio assenso per gli atti endoprocedimentali. Dovrebbe, inoltre, essere eliminata la procedura di cambio pubblicitario con unificazione dei tempi di esposizione all’interno ed all’esterno dei centri abitati, mediante l’adesione al Codice etico promulgato da Istituti terzi a ciò preposti.