3.2.9 Vita utile della pavimentazione
La SA può definire un criterio che assegni un punteggio premiante all’offerente la cui proposta assicuri un incremento della durata della pavimentazione in termini di anni di vita o di passaggi di assi standard rispetto alle previsioni del progetto esecutivo a base di gara. Al fine della applicazione, la SA deve definire un metodo e criterio di calcolo per poter applicare il punteggio sulla base di un metro di giudizio univoco e trasparente.
Gli input e i parametri usati nel calcolo, nonché il modello previsionale, afferenti alla miglioria adottata, sono opportunamente giustificati con evidenze scientifiche o prove sperimentali di laboratorio o in situ, mentre, per quelli afferenti ai materiali e agli elementi del corpo stradale che rimangono invariati, si usano i medesimi parametri del progetto a base di gara.
3.2.11 Prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
È attribuito un punteggio premiante, cumulativo o per singolo prodotto da costruzione, all’operatore economico che si approvvigiona di prodotti da costruzione prodotti da impianti appartenenti a Paesi in ambito EU/ETS o che applicano sistemi riconosciuti dalla Commissione Europea come equivalenti all’ETS (es. Svizzera), secondo le percentuali indicate dai CAM per acciaio, calce, cartongesso, clinker per cemento, prodotti ceramici, vetro piano per edilizia. Il tutto dovrà essere verificato in fase di esecuzione dei lavori, attraverso la presentazione di certificazione dei prodotti da costruzione, rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità. Anche questo criterio ha una valenza non territorialmente circoscritta ma quando ad una economia circolare globale.

3.2.12 Etichettature ambientali
Il criterio prevede un punteggio premiale per l’impegno, in fase di gara, di utilizzare prodotti da costruzione, anche diversi da quelli citati nei CAM, con marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, adesione allo schema “Made Green in Italy” (MGI) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 marzo 2018 n. 56 ovvero con sito produttivo registrato in base al Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme).
CONCLUSIONI
Abbiamo svolto una analisi, in parte asettica dei CAM strade entrati in vigore nello scorso dicembre 2024, cercando di porre in evidenza gli aspetti più peculiari, senza entrare nel merito dei singoli parametri progettuali che richiederebbero trattazioni specifiche.
Alla luce di quanto visto, si può comunque affermare che sono uno strumento molto ambizioso e da maneggiare con cura, soprattutto per quanto riguarda i criteri premiali. Senza dubbio richiedono la crescita di una consapevolezza e della preparazione specifica da parte dei progettisti per evitare che il tutto si trasformi in qualche altro elaborato redatto a posteriori da un software commerciale senza una reale ipotesi progettuale alle spalle. Senza essere pessimisti, i tecnici dovranno lavorare e studiare al fine di ottenere un prodotto finale che sarà sicuramente maggiormente in linea con una reale sostenibilità a tutto tondo, ottenuta con una ottimizzazione dei diversi aspetti, incluso l’onere progettuale, mentale ed economico.
Con riferimento ai criteri premianti e alle migliori che possono essere proposte in sede di gara, non può essere taciuto che queste dovranno poi essere concretamente realizzate e senza aggravio di costi per la stazione appaltante. Recenti esperienze di appalti integrati di progettazione esecutiva e lavori hanno mostrato che, pur a fronte di un progetto definitivo validato, a valle della aggiudicazione, l’appaltatore presenta un progetto esecutivo a costi maggiorati, anche a volte sulla base di migliorie proposte; è evidente che questo approccio non potrà che essere bloccato in sede di validazione di PE ma merita una riflessione, ancora di più oggi che i CAM ci offrono un ventaglio di elementi da approfondire. Purtroppo, ancora non si hanno sufficienti casi di applicazione, nemmeno nella sola fase progettuale per poterne valutare l’efficacia.
Nella prima parte dell’articolo (si veda Strade & Autostrade n° 170, pag. 209) è stato introdotto il DM del 5 agosto 2024, che ha adottato i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le infrastrutture stradali, analizzando la premessa e il contesto del Green Public Procurement (GPP). Questo secondo articolo si addentra nei criteri specifici, distinguendo tra quelli per l’affidamento del servizio di progettazione e quelli per i lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento. Per la progettazione vengono analizzate le clausole contrattuali, tra cui la redazione della Relazione CAM e i contenuti del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA). Un focus importante è posto sulle specifiche tecniche progettuali, che spaziano dalla sostenibilità dell’opera, all’efficienza della pavimentazione, all’emissione acustica, al piano di manutenzione, al disassemblaggio a fine vita e al riutilizzo di materiali. In seguito, esamineremo i criteri per l’affidamento dei lavori, con un’attenzione alle clausole contrattuali per l’appaltatore, come le modalità di gestione dell’impianto di conglomerato bituminoso e i requisiti per il personale e le macchine di cantiere. Verrà nuovamente sottolineata l’importanza della Relazione CAM, questa volta redatta dall’appaltatore. Trarremo infine alcune conclusioni.
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