2.4.4 Rinterri e riempimenti
Il criterio prevede il riutilizzo del materiale di scavo, proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, oppure materiale riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1. Per i riempimenti con miscele betonabili è utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato mentre per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, è utilizzato almeno il 50% in peso di materiale riciclato; i singoli materiali dovranno essere conformi alle specifiche norme UNI.
2.5 Criteri premianti per l’affidamento del servizio di progettazione
Come si evince dal titolo, i criteri di cui al punto 2.5 non sono obbligatori ma premianti e possono essere applicati nel caso in cui la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, assegnando un adeguato punteggio tecnico. Si applicano pertanto ai disciplinari di gara. I criteri 2.5.1 e 2.5.2 sono relativi, rispettivamente alle competenze tecniche del progettista e del direttore dei lavori. Il criterio 2.5.3 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) – è un criterio applicabile ad organizzazioni e non a liberi professionisti anche in forma associata o raggruppamenti, pertanto la sua applicazione, come riportato anche nei CAM, “va ponderata in base all’importo della gara e alla tipologia di opera da realizzare”, al fine di non escludere a priori alcuna tipologia di progettisti. Infine, il criterio 2.5.4.
Mitigazione della congestione del traffico in fase di cantiere – costituisce punteggio premiante per l’operatore economico che si impegna a redigere un piano per mitigare la congestione del traffico, da attuare durante le attività di costruzione e manutenzione con un grado di dettaglio conforme al livello di progettazione, che include almeno un cronoprogramma, individuazione delle fasi che possono comportare l’utilizzo solo parziale delle corsie, l’installazione di sensi unici alternati, l’occupazione di sedi stradali diverse da quelle di marcia; l’individuazione dei percorsi alternativi per il traffico deviato durante tali attività, ove necessario.

I CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE STRADALI
Il capitolo 3 è specifico per la fase dei lavori, sia come realizzazione sia come aggiudicazione.
3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori di infrastrutture stradali
Il capitolo 3.1, in analogia al precedente 2.1 contiene criteri obbligatori ai sensi del Codice per l’Appaltatore e che devono essere riportati nel CSA. I temi trattati sono:
- 3.1.2 Modalità di gestione dell’impianto produttivo di conglomerato bituminoso;
- 3.1.3 Temperatura di miscelazione del conglomerato bituminoso;
- 3.1.4 Personale di cantiere;
- 3.1.5 Macchine operatrici;
- 3.1.6 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori;
- 3.1.7 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti.
3.1.1 Relazione CAM
Così come il progettista redige la Relazione CAM relativa ai punti del capitolo 2, l’Appaltatore dovrà redigere una Relazione CAM, nella quale, per ogni criterio di cui al capitolo 3, alcuni dei quali analoghi a quelli del capitolo 2, descrive le scelte e le procedure gestionali che garantiscono la conformità ai criteri, dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri e indica i mezzi di prova da presentare alla direzione lavori.
La Relazione CAM dell’Appaltatore costituisce una novità rispetto ad altri CAM, ad esempio edilizia, nei quali criteri analoghi devono essere dimostrati con la presentazione, in sede di gara, di idonea documentazione e di altri certificati, comunque ancora richiesti nei punti sopra riportati, alcuni dei quali non riportano esplicitamente la relazione di cui al presente punto.
Con la Relazione CAM è invece possibile avere un documento unitario utile anche alla verifica da parte del direttore dei lavori. I CAM non specificano le tempistiche di presentazione di tale documento ma si ritiene che la SA possa richiederlo in fase di gara o prima della consegna dei lavori, anche in funzione delle modalità di gara e della complessità dell’opera stessa.
3.2 Criteri premianti per l’affidamento dei lavori di infrastrutture stradali
Anche nel caso dell’appalto lavori, i criteri di cui al punto 3.2 non sono obbligatori ma premianti e possono essere applicati nel caso in cui la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, assegnando un adeguato punteggio tecnico.
3.2.1 Sistemi di gestione ambientale
Un criterio già ampiamente adottato è il possesso da parte dell’Appaltatore di una certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit.
Oggi i CAM strade lo esplicitano tra i possibili criteri. È interessante ricordare che tale requisito fu inserito per la prima volta, per la realizzazione di strade e ferrovie, nei pareri della Commissione Speciale VIA sulle infrastrutture di Legge Obiettivo nel 2003.
3.2.2 Appalto lavori basato su studi LCA
Questo criterio è applicabile nel caso in cui sia stato redatto un rapporto LCA in fase di PTFE e venga reso disponibile in sede di gara. L’Appaltatore potrà presentare proposte migliorative relative al progetto posto a base di gara che determinino un miglioramento degli indicatori ambientali dell’LCA che fanno parte della documentazione di gara, con contenuti minimi in coerenza con le indicazioni contenute nel par. “1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA”. Il punteggio è assegnato in misura proporzionale al miglioramento del profilo ambientale del progetto, secondo range definiti dalla SA.
3.2.3 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)
Come detto in premessa, la sostenibilità non è solo ambientale e, pertanto, una certificazione in tal senso dell’appaltatore può costituire un criterio premiale di aggiudicazione.
3.2.4 Prestazioni ambientali migliorative dei prodotti da costruzione
Fermo restando quanto valutato in sede di progetto esecutivo e le caratteristiche tecniche richieste dal progetto, può essere attribuito un punteggio premiante all’appaltatore che sostituisce, totalmente o parzialmente uno o più prodotti da costruzione relativi a cemento, ferro e acciaio, materie plastiche in forma primaria con i medesimi prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative riferite ai criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia di cui Regolamento delegato (UE) 2021/2139.
3.2.5 Contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo I CAM dichiarano che il criterio, oltre a costituire premialità per l’appaltatore, è finalizzato a stimolare il mercato dei calcestruzzi contenenti una maggiore quantità di materiale riciclato, rispetto alla media della categoria. Si ritrova come in altri punti come l’obiettivo dei CAM sia la sostenibilità di una infrastruttura non in senso stretto ma legato ad una complessa filiera produttiva che trae stimolo dai nuovi obblighi su servizi e lavori che ne fanno uso. Il criterio premia l’introduzione di calcestruzzi aventi le stesse prestazioni tecniche ma con contenuto di aggregati recuperati, riciclati o qualificati come sottoprodotti oltre i valori minimi previsti dal progetto.
3.2.6 – 3.2.7 – 3.2.8 – 3.2.10 Criteri premiali per materiali e/o gestione
Seguono una serie di criteri che, in maniera duale a quanto previsto o al capitolo 2 o al capitolo 3.1, prevedono una premialità legata ai miglioramenti dei parametri di progetto (temperatura di posa in opera, trasporto del conglomerato bituminoso a caldo, emissione acustica delle pavimentazioni, grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori).
