2.2.5 Piano di manutenzione dell’opera
Come noto, il Codice dei Contratti prevede la presenza, tra gli elaborati di PE, del Piano di Manutenzione (art. 41 co.6 lett. b) per l’intero ciclo di vita. Il criterio dei CAM strade prevede esplicitamente l’indicazione del livello di degrado delle caratteristiche strutturali e funzionali della pavimentazione a cui vengono attivate le opere manutentive preventive degli strati superficiali che siano alternative al rifacimento, in modo da ridurre l’esigenza di interventi d’urgenza e, di conseguenza, limitare l’utilizzo di materie prime non rinnovabili necessarie per l’intervento (aggregati e bitume) e ridurre i disagi conseguenti alla chiusura del tratto stradale da manutenere.
Il Piano di Manutenzione include un piano dei controlli periodici sulla pavimentazione, visivi e strumentali, ed un piano di manutenzione generale dell’opera. Il criterio prevede inoltre che il rifacimento dell’intera infrastruttura o di sue parti deve essere previsto nel caso di severe difettosità identificate come tali secondo le modalità e le verifiche previste nel piano stesso o a fine vita utile. Come da prassi, il progettista deve prevedere l’archiviazione della documentazione tecnica riguardante tutti i materiali impiegati nell’opera in modo da ottimizzarne la gestione, gli interventi di manutenzione e il progetto di demolizione.
2.2.6 Disassemblaggio e fine vita
Il criterio prevede che, in un progetto di nuova costruzione di strade o rifacimento della pavimentazione, almeno l’80% peso/ peso dei componenti e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi destinato a recupero, riciclo o riutilizzo. Tale criterio implica una attenzione alla scelta dei materiali e alle modalità costruttive e richiede al progettista di redigere il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base delle norme UNI relative e specificate nei CAM.
2.2.8 Riutilizzo del conglomerato bituminoso di recupero
Il criterio chiarisce il significato dei termini fresato, conglomerato bituminoso di recupero (RA), granulato di conglomerato bituminoso e quanto questi debbano e in che misura utilizzati. Si rinvia al resto dei CAM per i dettagli. Obiettivo è sempre ridurre l’utilizzo di materiale vergine.
2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione
Per tutti i criteri sono esplicitate le caratteristiche da adottare in progetto da riportare nel CSA e la modalità di verifica che richiede, anche in questo caso, che la Relazione CAM illustri in che modo il progetto ha tenuto conto dello specifico criterio progettuale, riporti il metodo di calcolo adottato e i parametri di progetto utilizzati, ove pertinenti, e contenga gli allegati specificati. In questa sede non entriamo nelle singole specifiche tecniche che richiederebbero una trattazione specialistica che esula dall’obiettivo del presente articolo.
Ricordiamo solo che riguardano calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati, prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti in acciaio, prodotti di legno o a base legno, murature in pietrame e miste, sistemi di drenaggio lineare, tubazioni in gres ceramico, tubazioni in materiale plastico, barriere antirumore.
La maggior parte dei criteri si focalizza sull’utilizzo di materiale non vergine. Un commento a parte merita il criterio 2.3.1 – Circolarità dei prodotti da costruzione – che, per strade di nuova costruzione prevede l’impiego di prodotti da costruzione (elementi del corpo stradale, conglomerati vari anche con bitumi modificati) con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del prodotto finito, secco su secco, secondo percentuali minime indicate, garantendo complessivamente le stesse prestazioni ottenibili con materiali di primo impiego, mentre nel caso di interventi su strade esistenti, la materia recuperata proviene – per quanto possibile – dallo stesso corpo stradale oggetto di intervento.
Per il raggiungimento delle richieste possono essere utilizzati impianti di produzione adeguati o tecnologie innovative, additivi, leganti bituminosi appositamente formulati e qualsiasi altro prodotto in grado di compensare l’eventuale riduzione della prestazione provocata dall’impiego di una maggiore quantità di granulato. Il progetto prevede che l’impresa presenti, unitamente allo studio della miscela, una relazione che descrive i materiali e le tecnologie proposte. Al di là dei numeri, il criterio spinge realmente verso un diverso concetto di produzione dei materiali che costituiscono il corpo stradale, ad oggi utilizzato quasi solo in via sperimentale.

2.4 Specifiche tecniche relative al cantiere
Si tratta ancora di criteri progettuali, in questo caso riguardanti l’organizzazione e gestione sostenibile del cantiere. Come tali saranno applicati negli elaborati relativi alla cantierizzazione e nel CSA. La verifica è attraverso la Relazione CAM.
2.4.1 Prestazioni ambientali del cantiere
Sulla base di una individuazione delle possibili criticità legate all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull’ambiente circostante, il progettista individua misure per la loro eliminazione o riduzione. In particolare, il criterio richiede l’individuazione progettuale di misure specifiche di cantiere per la protezione delle specie arboree e la rimozione di quelle invasive, protezione di risorse naturali, opportuna disposizione delle aree di deposito, valutazione dell’impatto acustico di cantiere e predisposizione di eventuali schermature, adeguata gestione e risparmio della energia e idrico, gestione delle acque reflue, misure per abbattimento emissioni di polvere e inquinanti, tutela delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo, impatto visivo, demolizione selettiva, gestione rifiuti e imballaggi. Il tutto al fine di ridurre l’impatto ambientale di cantiere.
2.4.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo
La demolizione delle opere viene eseguita in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, il progetto prevede che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere, ed escludendo gli scavi, conformemente a quanto disposto dall’art.181 co.4 lett. b) del D.Lgs. 152/2006, venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del succitato D.Lgs. Il criterio specifica le modalità di stima e richiede che Il progettista elenchi le fonti da cui ha derivato, per ogni materiale, le percentuali impiegate nel calcolo della quota parte avviata a riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.
2.4.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno
La conservazione dello strato superficiale del terreno è ormai buona prassi nelle opere stradali soggette a VIA. I CAM estendono tale prassi a tutti gli interventi, prevedendo la rimozione e l’accantonamento del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde. Per primo strato del terreno si intende sia l’orizzonte “O” (organico) del profilo pedologico sia l’orizzonte “A” (attivo), entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che è necessario salvaguardare e utilizzare per le opere a verde. Il progetto di cantierizzazione deve prevedere uno stoccaggio separato rispetto alle altre terre e rocce scavate, al fine di non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a verde nuove o da riqualificare.
