2.2 Specifiche tecniche per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali
Per tutti i criteri del capitolo 2.2, è esplicitata la modalità di verifica che richiede, in sintesi, che la Relazione CAM illustri in che modo il progetto ha tenuto conto dello specifico criterio progettuale, riporti il metodo di calcolo adottato e i parametri di progetto utilizzati ove pertinenti, e contenga gli allegati specificati. I criteri sono, in questo testo, ordinati per temi, prima che per numero.

2.2.1 Sostenibilità dell’opera
Il criterio “Sostenibilità dell’opera” è qui declinato con riferimento ad aspetti specifici, ovvero la previsione di sistemi atti a ridurre l’inquinamento dell’aria, delle acque superficiali e di falda e del suolo dovuto al traffico, nonché effetti di luminanza. Non deve essere confuso con la Relazione di sostenibilità ambientale richiesta dal Codice, che ha contenuti ben più ampi, né tanto meno con l’analisi di eventuali impatti ambientali nell’ambito di uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) o di uno Studio Preliminare Ambientale (SPA), sebbene questi ultimi possano trarre giovamento dalle previsioni progettuali dei CAM.
In tale ottica, è opportuno che si ragioni sempre più in termini di previsioni progettuali che non di mitigazioni ambientali.
In particolare, riguarda:
- fasce verdi destinate a mitigare gli impatti indotti dal traffico veicolare e a protezione delle eventuali aree agricole limitrofe all’infrastruttura, compatibilmente con il contesto e in riferimento alla specifica localizzazione dell’intervento, ai vincoli e alle preesistenze nel territorio, applicando altresì le specifiche tecniche dei CAM Verde pubblico (DM 10/03/2020);
- canalizzazioni in cui collocare tutte le reti tecnologiche previste, per una corretta gestione dello spazio nel sottosuolo (vantaggi nella gestione e nella manutenzione delle reti e dell’infrastruttura stessa), prevedendo anche una sezione maggiore da destinare a futuri ampliamenti delle reti;
- drenaggi delle acque di dilavamento (materiali permeabili o sistemi di drenaggio quali trincee o canali filtranti, stagni o zona umide) prevedendo gli opportuni sistemi di depurazione delle acque ed evitando il sovraccarico della rete scolante;
- indice di riflessione solare (Solar Reflectance Index, SRI) maggiore o uguale a 20 per le nuove strade urbane di tipo F e F-bis;
- SRI maggiore o uguale a 29 per aree di sosta o stazionamento, parcheggi, piste ciclabili, marciapiedi, piazze e percorsi pedonali;
- valutazione tecnico-ambientale (allegata alla Relazione CAM) sull’opportunità di utilizzo di materiali che abbiano un coefficiente medio di luminanza, definito nella norma UNI 11248:2016.
2.2.7 Rapporto sullo stato dell’ambiente
Il criterio riporta che, per tutti i progetti non sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 6 co. 5 del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere redatto un Rapporto sullo stato dell’ambiente.
Tale Rapporto deve descrivere “lo stato ante operam delle diverse componenti ambientali del sito di intervento (componente suolo, flora, fauna ecc.), completo dei dati di rilievo, anche fotografico, delle modificazioni indotte dal progetto e del programma di interventi di miglioramento e compensazione ambientale da realizzare nel sito di intervento” e deve essere redatto da professionista abilitato per le diverse componenti.
A tal proposito si evidenzia che, come accade ad esempio per gli SIA, il Rapporto dovrà interessare diverse specializzazioni e come tale si ritiene possa essere firmato dal progettista quale coordinatore delle attività specialistiche con esplicita indicazione, nel documento, degli altri specialisti coinvolti. Pur apprezzando lo spirito del criterio, si osservano almeno due incongruenze. La valutazione di impatto ambientale prevede anche la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 6 co. 6) la quale richiede la redazione di uno Studio Preliminare Ambientale che comprende i contenuti di cui al Rapporto sullo stato dell’ambiente richiesto dai CAM.
Ne consegue una duplicazione di elaborati nel caso di specie. La seconda, ma solo in ordine di trattazione, incongruenza, è legata all’utilizzo del termine “compensazione” non in linea con quanto previsto dalla VIA. È necessario, perciò, specificare che gli interventi di compensazione previsti nei CAM non sono compensazioni di impatti ambientali negativi di interventi soggetti a Verifica di Assoggettabilità (che in tal caso si troverebbero ad essere automaticamente trascinati in procedura di VIA) ma compensazioni in interventi fuori dal regime di VIA (inclusa eventuale valutazione preventiva ai sensi dell’art. 6 co. 9 del D.Lgs. 152/2006) o, ad esempio, compensazioni per tagli di alberature ai sensi della Legge forestale. Analoghe considerazioni valgono per interventi che interessano siti della Rete Natura 2000.

2.2.2 Efficienza funzionale e durata della pavimentazione
Il criterio pone l’obiettivo di una vita utile di venti anni sia per le nuove infrastrutture sia per i progetti di risanamento profondo, mentre di cinque anni in caso di risanamento superficiale. Non si applica alle riparazioni superficiali di emergenza.
2.2.3 Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso
Il criterio indica specifici parametri da riportare nel CSA – Parte tecnica.
2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni
Il criterio si applica alle miscele per strati di usura di tipo chiuso, come definito dalla norma UNI EN 13108, installate sia su strade della rete primaria (categoria A-B-D del Codice della strada D.Lgs. n. 285 /1992 e smi, che su strade di altre categorie nei tratti interessati dall’attuazione dei Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PCAR) previsti dalla Legge Quadro 447/95 e successivi Decreti Attuativi. La SA può chiederne l’applicazione anche su strade di tipo C1.
Il criterio prevede che, nel caso di realizzazione di nuove strade, manutenzione straordinaria o adeguamento, si utilizzino miscele per strati di usura aventi prestazioni acustiche tali da contenere il rumore da rotolamento immesso nell’ambiente circostante, a condizione che non si verifichi una riduzione delle prestazioni – compresa l’aderenza – e definisce il livello di emissione acustica.
Definisce anche le tempistiche di prova da indicare nel CSA. Alla luce delle implicazioni della componente rumore negli SIA, ancorché non riportato nei CAM, è opportuno che tali indicazioni siano riportate anche nel Piano di Monitoraggio Ambientale, quali monitoraggi post-operam.
