L’abilitazione all’uso delle attrezzature è sufficiente o serve altro?
Il soggetto destinatario dell’obbligo normativo di provvedere affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature definite nell’Accordo del 2012 abbiano conseguito regolare abilitazione sappiamo essere il Datore di Lavoro (o altro soggetto dallo stesso specificatamente delegato).
L’Imprenditore che avrà ottemperato quanto sopra potrà quindi considerare esauriti i propri obblighi in tema di formazione e addestramento degli operatori? Non scambiatela per pedanteria, ma la risposta è… non proprio.
L’abilitazione è un passaggio certamente importante e di oggettiva responsabilizzazione dell’operatore, ma non possiamo ignorare la precisazione che nell’Accordo stesso viene fatta in apertura di ogni allegato dedicato alle singole attrezzature, la quale molto chiaramente ci spiega che, l’ottenimento da parte dell’operatore della specifica abilitazione all’uso, non esonera il Datore di Lavoro dagli obblighi di formazione e addestramento specifici previsti dall’art. 73, comma 4 del D.Lgs. 81/08.
In sostanza il Legislatore parte da questo presupposto: è vero che il lavoratore ha ottenuto una specifica abilitazione, quasi sempre però esercitandosi su macchine differenti (benché appartenenti alla stessa tipologia) da quelle che effettivamente utilizzerà e in un contesto sicuramente diverso da quello in cui si troverà ad operare.
Per queste ragioni, il Datore di Lavoro non potrà esimersi dall’informare/formare/addestrare l’operatore, in termini di essenzialità, in merito alle peculiari caratteristiche dell’attrezzatura concretamente data in uso e al suo impiego nello specifico cantiere, anche in funzione di quanto prescritto nel POS e/o nel PSC. Insomma, un passaggio tutt’altro che irrilevante, specie quando abbiamo a che fare con lavoratori molto giovani o comunque inesperti.
Un’attenzione e una pratica frequentemente non considerata a dovere e, quando messa in atto, spesso non correttamente e opportunamente formalizzata.