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Codice dei Contratti: ancora una volta speriamo nel Parlamento

L’innalzamento dal 30% al 50% della possibilità di affidamento dei lavori in subappalto nulla ha a che vedere con lo stimolo alla cantierizzazione. Bisogna escludere quantomeno le opere specialistiche da questa errata e grave facoltà

Codice dei Contratti: ancora una volta speriamo nel Parlamento

Codice dei Contratti: ancora una volta speriamo nel Parlamento.

Il cosiddetto Decreto Legge “Sblocca Cantieri” (DL 18 Aprile 2019, n° 32) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” prevede l’aumento della percentuale consentita affidabile in subappalto dal 30% al 50%!

Questa modifica al Codice dei Contratti – al contrario di molte delle altre che effettivamente sono volte alla semplificazione del sistema – non ha alcun legame con la necessità di velocizzare i cantieri.

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    Il Decreto Sblocca Cantieri prevede l’aumento della percentuale consentita affidabile in subappalto dal 30% al 50%

Sarà un caso se in proposito la cosiddetta “Relazione Illustrativa” del provvedimento non illustra un bel niente, limitandosi a riportare pedissequamente il testo di Legge? Del resto, cosa potrebbe mai “illustrare”?

Non si vuole demonizzare l’istituto del subappalto, previsto dal nostro Codice, ma l’uso distorto che nel nostro Paese se ne è sempre fatto, una zona opaca, all’ombra della quale prosperano le mafie, il lavoro nero, i cantieri insicuri che generano infortuni sul lavoro. È un fenomeno sotto gli occhi di tutti, asseverato da statistiche, prove e controprove.

Ci sono però degli effetti meno evidenti, ma non meno gravi nel tempo, che promanano da un uso distorto del subappalto nei LLPP: quello della progressiva dequalificazione dei lavori, particolarmente delle opere specialistiche e superspecialistiche (OS e SIOS).

Ce ne rendiamo periodicamente conto in occasione di disastri dovuti anche alla scarsa qualità delle opere e della relativa manutenzione. Ma evidentemente c’è un insuperabile grado di cecità e sordità su questi aspetti salvo poi lamentarsi, rigorosamente ex post.

Questo scenario verrà senz’altro peggiorato se verrà confermata anche dal Legislatore, in sede di conversione del Decreto in questione, la possibilità di affidamento in subappalto sino al 50%.

Ancora una volta dobbiamo sperare che il Legislatore possa porre rimedio a una decisione dell’Esecutivo, nell’iter di conversione del provvedimento in Parlamento.

La strada per snellire gli appalti pubblici non è questa, se si pensa che passando dal 30% al 50% si consegnano a questa zona opaca da 10 a 12 miliardi di Euro di lavori: così operando, si aumenta forse il lavoro, ma quello del Ministero dell’Interno e della Autorità Anticorruzione, che nel nostro Paese contrastano, rispettivamente, le attività malavitose e le “deviazioni amministrative” negli appalti pubblici.

Se proprio occorre mantenere tale percentuale, in considerazione della crisi che attanaglia molte Imprese edili (vediamo però quali, perché non si può pensare di continuare a sopravvivere sul solo margine tra appalto e subappalto e con i tre o quattro operai che fanno l’“Impresa generale”) che venga allora almeno esclusa la possibilità di subappalto per tutte le opere specialistiche (OS), oltre a quanto già previsto per le SIOS.

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