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Società tra Professionisti: Norme per accogliere Soci

Da lunedì 22 Aprile è possibile dare vita alle nuove Stp aperte ai Soci investitori di capitale

Società tra Professionisti: Norme per accogliere Soci

Il Decreto n° 34 dell’8 Febbraio 2013 è approdato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore lo scorso 21 Aprile 2013. Ora per i Professionisti è possibile valutare se aprire o no una StP.

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  • Le StP saranno Società di persone o di capitali
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    Le StP saranno Società di persone o di capitali
  • Il Decreto n° 34 dell’8 Febbraio 2013 è approdato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore lo scorso 21 Aprile 2013
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    Il Decreto n° 34 dell’8 Febbraio 2013 è approdato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore lo scorso 21 Aprile 2013
  • La realizzazione di una Società porta un cambio di regime fiscale rispetto al vecchio studio
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    La realizzazione di una Società porta un cambio di regime fiscale rispetto al vecchio studio
  • Le StP assumeranno la forma di una Società con le relative procedure: redazione di uno Statuto, iscrizione nel Registro delle Imprese in un’apposita sezione speciale
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    Le StP assumeranno la forma di una Società con le relative procedure: redazione di uno Statuto, iscrizione nel Registro delle Imprese in un’apposita sezione speciale

Sotto esame, in particolare, cinque punti: la partecipazione dei Soci, la forma e l’oggetto della Società, l’iscrizione al Registro delle Imprese e all’Albo, la responsabilità e i profili fiscali e le possibili alternative.

Si tratta di una novità che supera di fatto la vecchia forma dello Studio Associato.

Le StP assumeranno la forma di una Società di persone o di capitali, con tutte le relative formalità: redazione di uno Statuto, iscrizione nel Registro delle Imprese in un’apposita sezione speciale.

Al momento della costituzione, saranno iscritte all’Ordine a cui fa capo la loro attività prevalente e saranno, così, sottoposte alla sua vigilanza disciplinare.

Di fatto, ci sarà una duplicazione: gli Ordini controlleranno sia i singoli Professionisti che le Società. Queste, poi, avranno anche una forma di responsabilità giuridica e risponderanno per omesso controllo dell’operato dei Soci. L’altra grande novità del Decreto è la possibilità che Soci finanziatori entrino nelle compagini. Lo potranno fare, ma con molti paletti: il Socio “per finalità di investimento” – così lo definisce la Legge – dovrà rispettare requisiti di onorabilità molto stringenti.

Il Socio di solo capitale può infatti fare parte di una Società tra Professionisti se:

  • possiede i requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo professionale a cui la StP sarà iscritta;
  • non abbia riportato condanne definitive;
  • non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.

Anche nei casi in cui sarà rispondente ai requisiti dovrà rispettare un doppio limite: non potrà detenere più di un terzo del capitale e dei diritti di voto – in base all’art. 10 della Legge di Stabilità 2012 -, e non potrà iscriversi a più StP, come avviene per i Soci Professionisti.

Restano, infine, irrisolti una serie di dubbi, denunciati già al momento della pubblicazione della bozza.

La realizzazione di una Società porta, infatti, un cambio di regime fiscale rispetto al vecchio studio.

Al momento, il Decreto non si pronuncia su questo sostanziale aspetto. Restano comunque praticabili due scenari possibili. Da un lato, la tassazione del fatturato nel suo complesso con l’imposta sulle Società (IRES), mentre l’altro scenario è la tassazione dei singoli Soci, esattamente come avviene per gli Studi associati. Sul punto si dovrà pronunciare il Ministero dell’Economia o l’Agenzia delle Entrate. La stessa assenza di informazione riguarda i contributi: il Regolamento non spiega se i Soci dovranno pagarseli da soli o se sarà la Società a doverglieli versare.

In merito al regime disciplinare, per quando riguarda la responsabilità disciplinare ogni Socio Professionista resta obbligato alle Norme deontologiche dell’Ordine o del Collegio al quale risulta iscritto.

Come indicato dal Decreto, la Società tra Professionisti risponde disciplinarmente delle violazioni eventualmente commesse alle regole della deontologia professionale dell’Ordine o del Collegio al quale è iscritta.