Le fondamentali misure per la diffusione dell’utilizzo del GNC, del GNL e dell’elettricità nel trasporto stradale (art. 18)
Si estende ai Concessionari autostradali l’obbligo, previsto per le Regioni, di:
- presentare entro il 31 Dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi 24 mesi dalla presentazione del progetto, per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 Dicembre 2015, che abbiano erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di l che si trovano nel territorio di una delle Province interessate da forte inquinamento di cui all’allegato IV al Decreto;
- presentare entro il 31 Dicembre 2020 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi 24 mesi dalla presentazione del progetto, per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 Dicembre 2017, che abbiano erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di l che si trovano nel territorio di una delle Province interessate da forte inquinamento di cui all’allegato IV al Decreto;
- realizzare entro il 31 Dicembre 2020 un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico, per garantire l’interoperabilità tra punti già presenti e da installare e che i veicoli elettrici possano circolare nelle strade extraurbane, statali e autostrade.
Gli stessi Concessionari autostradali, entro il 31 Dicembre 2018, dovranno presentare al Concedente un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, GNC e GNL garantendo lungo tutta la rete autostradale un numero adeguato di punti di ricarica secondo il principio di tutela della neutralità tecnologica degli impianti. Nel caso i Concessionari affidino a Terzi il servizio di ricarica saranno sottoposti al rispetto delle procedure competitive previste dall’art. 11, comma 5-ter, della Legge 23 Dicembre 1992, n° 498 (art. 18, c. 5).