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Riforma Codice della Strada: ancora a senso unico…

Rivedere una politica stradale ancora incentrata sulla repressione, talvolta forte con i deboli (i cittadini guidatori contribuenti) e debole con i forti (gli Enti proprietari) e con Norme che spesso servono più a fare cassa e ad esentare da responsabilità che alla sicurezza

I commenti specifici…

Con riferimento all’articolato della delega occorrerebbe chiarire e/o prevedere:

  • che coloro che appongono limiti di velocità irragionevoli – o che non ne dispongono la rimozione in tempi certi terminato l’evento (riparazione, ristrutturazione, ecc.) per il quale sono stati posti, se temporanei – vanno sanzionati e ritenuti responsabili, rispettivamente, per abuso o omissione di atti d’ufficio. Taluni di questi limiti sono così inappropriati da costituire essi stessi un pericolo (tempo fa girava in rete la foto di una “gazzella” della Polizia che viaggiava, non a sirene spiegate cioè non in emergenza, a 90 km/ora in un tratto extraurbano dove era apposto un ridicolo limite di 30 km/ora);
  • che ai Comuni vada inibita la possibilitàdi inserire nei propri bilanci preventivi l’ammontare delle sanzioni afferenti la strada che, nel caso, potranno essere inserite comesopravvenienze attive in sede di consuntivo;
  • che la progettazione della strada sia unitaria (nell’ambito di tale progettazione vanno preferibilmente esclusi i dissuasori che provocano più pericoli di quanti non ne evitino quali in primis i dossi componibili, imbullonati o non, “a dorso di mulo”, ecc.);
  • che il perdurante ritardo nel riassetto in taluni ambiti induce a ritenere opportuno valutare un percorso che passi attraverso la Normazione volontaria UNI, che potrà essere ripresa ex lege ove ritenuto opportuno (un esempio è la Normativa per la sicurezza elettrica prevista dalla Norma CEI, e ripresa dalla legge che considera a Norma gli impianti eseguiti secondo le prescrizioni CEI);
  • che nel riassetto stradale occorre considerare anche le servitù passive sopra e sotto la sede stradale e la tracciabilità di cavi e tubi onde non dover continuamente riaprire trincee ed effettuare scavi (la cui frequenza fa talvolta pensare più a misure occupazionali che a necessità tecniche) con sperpero di denaro pubblico e rallentamento delle attività urbane;
  • che le limitazioni previste nel DDL per segnaletica e barriere possono essere dannose per la salute pubblica: la prima infatti va razionalizzata più che ridotta e per le seconde l’area urbana è l’unica che deve essere considerata ai fini di tale razionalizzazione; e che per esse occorre tenere conto della vita media del prodotto così come del suo ciclo di vita (esempio corrosione da sale in zone nevose, in particolare per gli ancoraggi) come previsto, peraltro, anche nell’ambito della delega al Governo per la riforma del sistema degli appalti;
  • che, in termini generali, le Agenzie della Mobilità possono svolgere un positivo ruolo al fine di concretizzare la realizzazione di una governance sulla mobilità. Nel particolare poi occorre mettere mano a quanto previsto dall’art. 41 comma 10 del Decreto Legislativo n° 285 del 1992 che non indica una durata minima del periodo di accensione della luce gialla veicolare, ma si limita ad affermare un principio di portata generale in base al quale durante tale periodo i veicoli non devono oltrepassare la linea di arresto, salvo che non si trovino così vicino da non potersi arrestare con sufficiente sicurezza. Tale contesto, che varia in relazione ai luoghi e alle Amministrazioni competenti, determina tra l’altro un alto numero di sanzioni comminate in modo sistematico e artificioso agli automobilisti a beneficio delle casse delle Amministrazioni stesse. Occorre in proposito una Normativa di indirizzo unitario affinché sia sempre garantita la regolarità e la non strumentalità degli accertamenti;
  • che è importante il controllo sulle attività di verifica del rispetto delle partenze, dei passaggi e degli orari dei mezzi del trasporto pubblico locale: grande attenzione, al solito, viene rivolta a rilevare le inosservanze dei conducenti privati, non altrettanta alla revisione e all’aggravamento delle sanzioni quando esse devono riferirsi agli Enti proprietari delle strade. Condivisibile l’utilizzo, ai fini della verifica, della vigenza assicurativa relativa ai veicoli onde contrastare le sempre più frequenti contraffazioni;
  • che è necessario mantenere le misure riduttive dell’entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell’obbligo al pagamento da parte del cittadino in tempi brevi nonostante la pressione posta dall’Associazione dei Comuni – ANCI – ai fini di cassa, che ha chiesto di espungere tale prescrizione;
  • che a livello di singoli Comuni deve sussistere l’obbligo di dare chiara e trasparente visione della destinazione degli importi provenienti dai proventi contravvenzionali;
  • che deve essere eliminata la previsione della definitività dell’atto amministrativo relativo alla “Comunicazione della decurtazione dei punti sulla patente”, escludendo la possibilità quindi di ricorso e di sostituzione della pena con ammenda: è un altro atto che – insieme all’allargamento delle sanzioni comminabili senza contestazione immediata – depone a favore della figura del suddito piuttosto che del cittadino;
  • che deve essere realizzato un fondo finalizzato all’intensificazione della lotta all’abusivismo pubblicitario, prevedendo altresì sanzioni per gli Enti proprietari di strade inadempienti. L’abusivismo nel settore della cartellonistica penalizza in primo luogo, oltre i cittadini, le Imprese corrette. Tali Imprese sono potenzialmente in grado di esprimere una assai efficace sorveglianza del loro mercato;
  • che è opportuno cassare la prevista eliminazione della possibilità del cittadino/guidatore di chiedere di essere audito dal Prefetto in relazione all’infrazione contestata nonché la devoluzione dell’iter della controversia interamente all’istruttoria effettuata dall’Organo accertatore stesso, talchè la trasmissione al Prefetto potrebbe essere affidata alla completa discrezionalità dell’organo accertatore medesimo. Non si può normare avendo come riferimento le degenerazioni di comportamento a fini dilatori dei cittadini ma secondo un principio di equità generale che, peraltro, non deve essere informato alle necessità organizzative e finanziarie degli Enti proprietari comminanti;
  • che si devono semplificare le incombenze e la complessità burocratica con i connessi adempimenti, di cui all’art. 10 del vigente Codice della Strada;
  • che si deve semplificare e razionalizzare la materia del rilascio dei titoli autorizzativi per l’esposizione di pubblicità, prevedendo altresì che le Amministrazioni coinvolte si pronuncino esclusivamente con riferimento alle proprie competenze con l’applicabilità del silenzio assenso per gli atti endoprocedimentali.