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Osservatorio CdS – Maggio/Giugno 2013

Prosegue l'approfondimento sui contenuti del Codice della Strada. Trattiamo qui uno dei più importanti articoli: i poteri e i compiti degli enti proprietari della strada

Osservatorio CdS

L’art. 14 riguarda “i poteri ed i compiti degli Enti proprietari delle strade” ed è, a mio avviso, uno dei più importanti articoli del Nuovo Codice della Strada.

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Dagli Enti proprietari dipende tutta l’applicazione del titolo secondo del Codice (dall’art. 13 all’art. 34 bis), ovvero delle Norme sulla costruzione e tutela delle strade e dell’organizzazione della circolazione e della segnaletica stradale e anche quella di alcuni articoli del titolo primo (gli artt. 2, 4, 6, 7 e 10), ovvero la classificazione delle strade, la delimitazione dei centri abitati, la regolamentazione della circolazione e l’autorizzazione dei trasporti eccezionali.

Mi sembra opportuno iniziare dal concetto di gestione, concetto in parte mutuato dal diritto privato, che attribuisce all’Ente proprietario l’esercizio di precipue facoltà e funzioni in ordine alla circolazione sulle strade di proprietà. Funzioni che sono rappresentate non solo da quelle espressamente previste dal Legislatore ma anche da quelle che attengono specificatamente alla gestione del traffico. Questa concerne la regolamentazione e il controllo della circolazione finalizzati al mantenimento, sia in termini spaziali che temporali, di adeguati livelli di sicurezza e di fluidità della circolazione. E’ appena il caso di ricordare che, a fronte di tale obbligo, il Codice attribuisce agli Enti proprietari i poteri in ordine alla adozione degli opportuni provvedimenti di restrizione e limitazione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti.

Tali provvedimenti dovranno essere programmati attraverso una corretta pianificazione degli interventi.

Per quanto concerne la manutenzione va in primo luogo sottolineato come questa consista in quel complesso di operazioni ed attività tese a conservare le caratteristiche funzionali e strutturali della strada.

La manutenzione deve quindi consentire di compensare questi eventi distruttori, intervenendo sia in maniera preventiva che in maniera curativa”. Infatti, la strada, così come qualsiasi opera di ingegneria civile modernamente concepita e realizzata, deve essere caratterizzata dalla cosiddetta “vita utile” definita in fase di progetto o a collaudo finale delle strutture. Detta “vita utile” va assicurata tramite opportune attività da espletare sull’opera.

Inoltre, la manutenzione del patrimonio stradale ha assunto oggi (o dovrebbe assumere oggi) una rilevanza tale da condizionare e improntare la stessa progettazione. Essa si distingue in ordinaria e straordinaria. Sono da considerarsi come rientranti nell’ambito della manutenzione ordinaria tutti quegli interventi che non modificano il progetto originario e che, conservando o ripristinando il bene, gli conferiscono quelle caratteristiche previste all’atto della sua realizzazione.

Sono interventi di tipo straordinario (ristrutturazione, potenziamento, ampliamento) quegli interventi che, pur finalizzati al ripristino della funzionalità del patrimonio stradale, presentino modifiche alle opere tali da comportare un miglioramento quantitativo e/o qualitativo delle opere costituenti il patrimonio stesso e richiedono quindi un nuovo progetto, anche se solo parzialmente modificativo di quello originario.

Un’ulteriore distinzione deve esser fatta fra la manutenzione preventiva e quella curativa. Quest’ultima ha lo scopo di sopperire ad una insufficienza, strutturale o superficiale, della pavimentazione, e si effettua quando vengono alla luce degradazioni che possono recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione. La manutenzione preventiva ha invece lo scopo da una parte di evitare il deterioramento delle qualità strutturali della pavimentazione, adattandola all’aumento prevedibile del traffico, nonché all’incremento dei carichi dei veicoli circolanti e dall’altra parte di mantenere in maniera pressoché permanente un dato livello di servizio.

I concetti soprarichiamati devono necessariamente essere estesi anche alle così dette “opere d’arte”.

Dobbiamo rilevare che, specie nei periodi di crisi economica, le risorse per la manutenzione delle strade vengono drasticamente ridotte.

Purtroppo fino ad oggi, anche a causa delle due crisi di Governo nel frattempo intervenute, non sono state destinate le risorse adeguate per il piano degli interventi, neanche quelli per le strutture maggiormente compromesse.

La situazione è particolarmente critica e si va aggravando di anno in anno; al momento può essere paragonata, senza tema di smentita, a quella assai grave che si presentava al termine del secondo conflitto mondiale dove gran parte dei ponti erano stati distrutti dagli eserciti in ritirata. Naturalmente le necessità di interventi di manutenzione non riguardano solo i ponti o i viadotti: anche la pavimentazione stradale ha bisogno di risorse adeguate. Necessita realizzare una sistematica sorveglianza mirata all’identificazione ed alla quantificazione delle degradazioni per le quali occorre intervenire secondo le modalità sopra indicate. Si può pertanto affermare che il controllo tecnico si sostanzia in una attività di verifica di “routine”.

Circa l’altro importantissimo compito, introdotto dall’art. 14, comma 1, lett. c) relativo all’apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta, si rinvia all’approfondimento sull’art. 37 del Codice, già riportato in un precedente numero di “S&A”. Infine, è opportuno sottolineare che le attività previste dal comma 1, lett. a) e b) sono proprie della Pubblica Amministrazione, in quanto questa ha il potere-dovere di provvedere alla viabilità quale mezzo per realizzare i collegamenti necessari alla collettività e per sviluppare le attività economiche, commerciali, culturali e di relazione. In questo senso la stessa gode, per il raggiungimento dei suddetti fini, di una discrezionalità tecnica che è comunque legata al rispetto dei criteri fondamentali delle discipline tecniche con la conseguenza che la trasgressione di tali criteri con danno del terzo, comporta violazione del principio del neminem laedere. E’ opportuno, invece, sottolineare come le attività di apposizione e manutenzione della segnaletica (comma 1, lett. c) rientrino negli obblighi di facere della Pubblica Amministrazione, il cui adempimento è strettamente collegato con un’attività obbligatoria, non discrezionale e vincolata dalle specifiche esigenze e Norme. A tale obbligo di carattere generale si contrappone, inoltre, il diritto dell’utente di vedere segnalati pericoli, insidie, nonché ovviamente gli obblighi e i divieti previsti dagli artt. 6 e 7 del Codice.

Purtroppo capita sovente di assistere ad Enti proprietari o Concessionari che si dedicano quasi esclusivamente al rilascio di autorizzazioni e concessioni e trascurano la manutenzione e la pulizia delle strade e della segnaletica.