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Barriere stradali di sicurezza in A22 – prima parte

Le soluzioni “Autobrennero” alle richieste e alle criticità del contesto normativo odierno in merito a barriere stradali di sicurezza

Barriere stradali di sicurezza in A22 – prima parte

Breve excursus normativo sul tema “installazione”

D.Lgs. n° 285 del 30 Aprile 1992 e s.m. (“Codice della Strada”)

Il Codice della Strada sancisce a carico dell’Ente Gestore del mantenimento dell’infrastruttura stradale in perfetta efficienza e sicurezza. In particolare, l’art. 14 prescrive che gli Enti proprietari provvedano alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, nonché al relativo controllo tecnico dell’efficienza. I contenuti generali espressi nel Codice della Strada sono stati poi ripresi e approfonditi dalla Normativa di settore.

Circolare del Ministero Lavori Pubblici n° 2337 del 11 Luglio 1987

La Circolare 2337/1987 (“Circolare Zamberletti”) dispone caratteristiche geometriche minime delle barriere di sicurezza, focalizzando soprattutto sulle barriere metalliche. Tale dispositivo già evidenzia l’importanza di una corretta installazione (“art. 2 – La sicurezza stradale”) ritenuta determinante per ridurre la gravità delle conseguenze di un veicolo in svio. Esso sottolinea inoltre (punto 3) come barriere eccessivamente rigide possano “determinare decelerazioni dannose per gli occupanti di un’autovettura”, per cui la scelta del tipo di barriera deve essere “il risultato di un’attenta valutazione che tenga conto del luogo dove detta barriera deve essere collocata”.

Decreto Ministero n° 223 del 18 Febbraio 1992

Il Decreto 223/1992 pone per la prima volta prescrizioni a tutte le barriere di sicurezza (di qualsiasi materiale) in base a criteri prestazionali e non più geometrici come la Normativa precedente. Secondo l’approccio “prestazionale”, qualsiasi barriera deve garantire (mediante verifica con crash-test) il rispetto di criteri di adeguatezza: strutturale, funzionale e di sicurezza per gli occupanti. Viene indicata anche una prima casistica di situazioni ove la protezione con barriere di sicurezza è ritenuta necessaria (bordo opera d’arte, spartitraffico, bordo laterale con altezza rispetto al piano campagna ≥ 1,00 m, ostacoli fissi, ecc.), e viene richiesta la redazione di uno specifico elaborato progettuale (art. 2), con indicazione “dei tipi di barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazione, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.)”. Per quanto riguarda le tipologie di barriera, il Decreto riporta solo una tabella di sintesi (Tab. 4) che indica le classi minime da impiegare in funzione del tipo di strada, del tipo di traffico e della posizione (spartitraffico, bordo laterale, bordo ponte). Molto importante, ma spesso disattesa, è la novità relatova all’introduzione dell’obbligo di una procedura di verifica dell’efficienza e funzionalità delle barriere a carico dei principali Enti Gestori, come esplicitato all’art. 7.

D.M. Infrastrutture e Trasporti del 21 Giugno 2004

Si tratta del più recente aggiornamento del D.M. 223/1992, di cui recepisce e chiarisce i concetti, mantenendo fondamentalmente la responsabilità a carico del Progettista per quanto riguarda l’installazione. In tutto il Decreto emerge la figura del “Progettista”, quasi “deus ex machina”, che risolve qualsiasi problema senza avere altra qualifica che essere “Ingegnere”. Troppo lungo riportare compiti e responsabilità del Progettista previste dall’allegato tecnico del Decreto, per cenni sintetizzabili come segue:

  • individuazione delle zone da proteggere (art. 3);
  • modifiche al prodotto certificato per adeguarne l’installazione (art. 5);
  • scelta dei dispositivi, che potranno essere diversi da quelli previsti dallo stesso Decreto, sia come tipologia sia come geometria (ad esempio, lunghezze minime di installazione), in base a calcoli e motivazioni tecniche (art. 6);
  • adattamento dei singoli dispositivi alla sede stradale in termini di supporti, drenaggio delle acque, collegamenti tra diversi tipi di protezione, zone di approccio alle barriere, punto di inizio e di fine in relazione alla morfologia della strada per l’adeguato posizionamento dei terminali, interferenza e/o integrazione con altri tipi di barriere, ecc..

Il Progettista, cioè, si trova ad assumere ruoli e responsabilità abnormi, anche tenuto conto della carenza di supporti tecnici e scientifici di riferimento al riguardo. Ancora oggi manca una formazione specifica diffusa per i “Progettisti della sicurezza stradale”, e nel contempo sono invece pienamente attivi e regolamentati ruoli e responsabilità, che nel settore hanno spesso rilevanza penale. Si ritiene urgente dare avvio ad attività di studio e monitoraggio al riguardo, con maggiore impegno da parte di tutti gli Organismi preposti a svolgere compiti come già previsto nella Normativa in vigore (ad esempio “art. 2 – Studio, ricerca e monitoraggio sui dispositivi di ritenuta”).