Condividi, , Google Plus, LinkedIn,

Stampa

Tamponare e scappare è cosa da non fare

Prestare soccorso è un dovere e un obbligo di legge. In caso d’incidente stradale bisogna aiutare quanti ne sono rimasti coinvolti (articolo 189 del Codice della Strada). E, soprattutto: non bisogna “tagliare la corda”. E’ categorico attendere l’arrivo degli uomini delle Forze dell’Ordine, che procederanno alla verbalizzazione dell’accaduto e a effettuare le rilevazioni del caso. Qualora il furbastro di turno si defili, rischia guai grossi.

Il conducente che si fermi e presti assistenza a coloro che hanno riportato danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto previsto per il caso di flagranza di reato.  Pure se, a seguito dell’incidente, risultano feriti animali di affezione, da reddito o protetti, chi è al volante ha l’obbligo di fermarsi per soccorrerli.

Chi, invece, dopo un sinistro nel quale sia rimasto coinvolto (a prescindere dalle responsabilità) se la svigna prima dell’arrivo degli agenti incorre, una volta identificato, se l’incidente è senza feriti, con solo danni ai mezzi, in una sanzione amministrativa; se ci sono feriti, siamo nel reato. La pena comminata, nel processo penale, è la reclusione fino a tre anni. Scatta, inoltre, la sospensione della patente di guida.

Secondo i chiarimenti forniti dalla Cassazione, c’è omissione di soccorso, nella fattispecie cui è riconosciuta tale, perché il Codice della Strada lega l’obbligo di soccorrere al verificarsi dell’incidente nel quale si è coinvolti. Che si abbia colpa o meno rispetto al suo verificarsi.