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Lavoro a chiamata ammesso per attività di manutenzione stradale

Per le attività di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria e nell’esecuzione di appalti edili è ammesso il ricorso al lavoro a chiamata.

Questa è la risposta del Ministero del Lavoro all’Interpello n. 1, prot. 13-7-2017, presentato dalla Confartigianato Imprese per conoscere l’orientamento ministeriale in un ambito contrattuale del lavoro intermittente di cui all’art. 13 D.Lgs. 81/2015, non disciplinato dal contratto collettivo di Settore, ma previsto per alcune lavorazioni elencate nella tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 (si veda il D.M. 23 ottobre 2004 richiamato dall’art. 55, c. 3, del D.Lgs. 81/2015). Si richiedeva in particolare, di specificare se tale possibilità fosse ammessa per l’assunzione di figure professionali quali manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici che svolgono la propria attività con carattere discontinuo nell’esecuzione di appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria ed in forza di determinati ordini di servizio impartiti dalla Committenza; in tal caso operando, nella fase di assunzione, un rinvio alla categoria professionale di “Personale addetto alla manutenzione stradale” prevista dal n. 32 della tabella allegata al predetto R.D. n. 2657 del 1923. La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, acquisito anche il parere dell’Ufficio Legislativo del medesimo Ministero e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha risposto che in assenza di specifiche previsioni contemplate dalla contrattazione collettiva di riferimento, per i lavori di manutenzione stradale straordinaria in relazione alle attività innanzi menzionate, si ritiene possa farsi riferimento alle attività indicate al n. 32 della medesima tabella. Il Ministero del Lavoro precisa che è in ogni caso legittimo il ricorso al lavoro intermittente in presenza dei requisiti soggettivi, atteso che l’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente possa in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.