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Dal Quirinale l’approvazione al Dpr sulle terre e rocce da scavo

Il presidente Mattarella ha dato il benestare per il decreto sulle terre e rocce da scavo. Dopo averlo bloccato nella prima versione, il capo dello Stato ha firmato il Dpr approvato dall’esecutivo in Consiglio dei ministri, quindi uscirà sulla Gazzetta ufficiale.

Tutte le norme sulle terre da scavo saranno riorganizzate in un unico pacchetto: ci saranno regole semplificate per i cantieri sotto i 6.000 metri cubi, tempi certi di risposta per le amministrazioni che dovranno porre in atto le nuove regole per il trasporto dei materiali, per gli inerti, e chiarimenti di tutte le definizioni con le correzione da segnalare per il riuso dei materiali. E’ stata cancellata una norma della fase transitoria che, creava il rischio di una sanatoria per i cantieri abbandonati.

Viene chiarita la regolamentazione dei depositi intermedi dei materiali. Viene eliminato l’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità competente di ogni trasporto che riguardi terre e rocce da scavo, anche nei cantieri di grandi dimensioni. E viene introdotta una modalità più rapida per attestare che le terre e rocce da scavo dei grandi cantieri soddisfino i requisiti stabiliti per essere classificate come sottoprodotti e, quindi, essere reimpiegate.

Il proponente deposita il piano di utilizzo delle terre all’autorità competente e, poi, dopo 90 giorni, può avviare la gestione dello smarino, senza attendere un’approvazione preventiva. Il piano di utilizzo delle terre, potrà quindi essere sottoposto a modifiche in maniera più veloce rispetto al passato e potrà essere prorogato. Le Arpa, poi, dovranno effettuare le loro verifiche in tempi certi. Senza dimenticare le aree sottoposte a bonifica: anche per loro vengono riviste le procedure.

Per i piccoli cantieri, ci saranno regole semplificate che, nei fatti, confermano quello che già oggi viene previsto dall’articolo 41 bis del Dl n. 69/2013: sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva per avviare l’apertura dei cantieri, “almeno quindici giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo”. In questo caso la novità più importante sta nelle definizioni: sono considerati di piccole dimensioni, in maniera chiara, tutti i cantieri che non superano i 6.000 metri cubi totali. Viene, così, creata anche una classe intermedia: quella dei cantieri di grandi dimensioni (sopra i 6.000 metri cubi) non sottoposti a Via e Aia. Anche per questi sarà sufficiente predisporre una dichiarazione sostitutiva.

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