Condividi, , Google Plus, LinkedIn,

Stampa

Terre e rocce da scavo, ok alle nuove regole

Possibilità di effettuare controlli a campione. Semplificazioni sul deposito temporaneo. E, soprattutto, taglio delle regole restrittive in materia di amianto, ipotizzate nella prima bozza. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato per l’ultima volta il nuovo testo unico sulle terre e rocce da scavo. Dopo i pareri del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari, si avvicina così alla Gazzetta ufficiale il nuovo sistema di gestione semplificata dello smarino. Saranno accorpate le vecchie procedure ma, soprattutto, saranno introdotti tempi certi per la chiusura dei procedimenti.

Il provvedimento nasce dall’articolo 8 del decreto Sblocca Italia (Dl n. 133/2014), andato in vigore a settembre dello scorso anno. Il Governo in quella sede si è, di fatto, attribuito una delega a intervenire con un Dpr, per riordinare e semplificare la materia del riutilizzo dello smarino dei cantieri. Al momento esistono due discipline: il Dm n. 161/2012 e l’articolo 41 bis del decreto n. 69/2013. Il primo si applica ai cantieri di dimensioni maggiori, quelli soggetti a Via o Aia, mentre il secondo regola quelli di cubatura minore. I due provvedimenti nascono dal fatto che le norme molto stringenti del Dm n. 161/2012 avrebbero impedito una gestione ordinata dello smarino in parecchi casi. Soprattutto, quel decreto prevede la redazione di un piano di utilizzo in fase di approvazione del progetto.

A causa della complessità di quella procedura, allora, è intervenuto il decreto n. 69 del 2013, il decreto Fare. Qui si prevede una semplice autodichiarazione, nella quale l’impresa attesta il rispetto di alcune circostanze, come la certezza della destinazione di utilizzo e l’assenza di pericoli per l’incolumità pubblica. Una volta rispettati questi requisiti, si può procedere al riutilizzo. Il decreto appena approvato manda a mare tutto e riscrive le regole in materia.
Rispetto alla prima bozza le novità sono soprattutto tre. Il primo passaggio finito sotto la lente già dalle prime bozze del decreto riguardava l’articolo 2. Qui, in sostanza, si definiva quello che può essere considerato sottoprodotto e non rifiuto e che, quindi, rispettando le procedure del nuovo Dpr, potrà essere riutilizzato all’interno del cantiere. Quel testo poneva un paletto molto pesante: «Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico».

Questo valore soglia, rispetto alle regole attuali, rappresentava una restrizione notevolissima. In base al Testo unico ambiente (Dlgs n. 152/2006), infatti, al momento esiste un limite di utilizzo pari a 1000 mg/kg: vuol dire, tradotto in pratica, che in un chilo di terreno non deve esserci più di un grammo di amianto. Sotto questa soglia non c’è pericolo per la salute. La bozza, a conti fatti, alzava l’asticella di dieci volte. Questa prescrizione colpiva in maniera molto dura alcune grandi opere, tanto che Palazzo Madama aveva, nel suo parere, indicato un forte pericolo per il Terzo Valico. La versione finale del decreto torna al passato. Nelle definizioni “è stato soppresso il riferimento al limite di amianto di 100 mg/kg”, secondo quanto spiega la relazione illustrativa. La disciplina dell’amianto, adesso, è contenuta nell’articolo 4, comma 4. Qui, in sostanza, si dice che per il futuro si continuerà ad applicare il parametro indicato dal Testo unico ambiente.

Per il resto la disciplina dei controlli, per ogni tipologia di cantiere, è stata rafforzata con l’inserimento della possibilità di svolgerli anche con metodi a campione o “in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate”. Altro cambiamento importante è arrivato all’articolo 23, che disciplina il deposito temporaneo delle terre qualificate come rifiuti. E’ stato modificato, con la soppressione di alcune previsioni considerate superflue e ridondanti rispetto al contenuto degli obblighi previsti dalla disposizione.