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Porti, operativo il decreto che riorganizza le Autorità (ridotte da 24 a 15)

Dal 15 settembre 2016 è in vigore il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 («Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali»). Decreto che, agli articoli 4 e 5, prevede la redazione, a cura delle neo istituite Autorità di sistema portuale (di seguito Autorità), del «Documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale» e del «Piano regolatore del sistema portuale» ( di seguito PRSP) quali strumenti di pianificazione destinati, rispettivamente, a:

– migliorare l’efficienza energetica e a promuovere l’uso delle energie rinnovabili negli scali marittimi;
– definire l’ambito e l’assetto degli scali marittimi costituenti il sistema portuale, sulla base delle linee guida per la redazione dei piani regolatori del sistema portuale, delle varianti e degli adeguamenti tecnico funzionali che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve emanare entro il 30 novembre 2016, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Strumenti a cui si accompagna la modifica della legge n. 84/1994 sull’ordinamento dei porti che, all’articolo 5, disciplina la programmazione e realizzazione di opere portuali.

Di qui le previsioni secondo cui:
a) il PRSP, corredato dal rapporto ambientale di cui al testo unico dell’ambiente, è adottato dall’Autorità previa intesa con il comune o i comuni interessati ed inviati al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni (decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso in senso favorevole), dopo di che il PRSP è approvato dalla regione previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (nel caso di mancata intesa, la decisione è assunta dal Consiglio dei ministri ex articolo14-quater legge 7 agosto 1990, n. 241). È fatta salva la procedura di VAS.;

b)il PRSP la cui circoscrizione territoriale è ricompresa in più regioni è approvato dalla Regione ove ha sede l’Autorità, previa intesa con le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla stessa Autorità e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

c) le varianti-stralcio al PRSP sono sottoposte al procedimento stabilito per l’approvazione del piano, con la differenza che, in luogo dell’ intesa con il comune o i comuni interessati, è prevista l’acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte dei medesimi comuni e che, in luogo della procedura di VAS, è contemplata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex articolo 12 testo unico dell’ambiente;

d)le varianti-stralcio di porti ricompresi in una AdSP la cui circoscrizione territoriale ricade in più Regioni, è approvato dalla Regione nel cui territorio è ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRSG «in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali […] costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali, [che sono] adottati previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati». Adeguamento che è approvato dalla regione, previa acquisizione del parere Consiglio superiore del lavori pubblici.

Negli scali marittimi di rilevanza economica regionale o interregionale nei quali non è istituita l’Autorità di sistema portuale il piano regolatore è adottato e approvato dalla Regione previa intesa con il comune o i comuni interessati. Sono fatte salve le disposizioni legislative regionali in materia di pianificazione dei porti di interesse regionale.

Le 24 autorità portuali sono trasformate in 15 «Autorità di Sistema Portuale» (AdSP), enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Le AdSP amministrano, in via esclusiva, le aree e i beni del demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. È istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo, nonché le strategie di marketing e promozione sui mercati internazionali del sistema portuale nazionale.