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Sì della Camera all’introduzione dell’omicidio stradale

La Camera ha approvato la proposta di legge che introduce il reato di omicidio stradale. Il testo è passato con 276 voti a favore, 20 contrari e 101 astenuti. Approvato con modifiche, ora tornerà al Senato. Ecco cosa prevede.

Omicidio stradale, pena fino a 12 anni. Viene introdotto un reato autonomo di omicidio e lesioni stradali con tre livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravità: la pena va da 8 a 12 anni per l’omicidio stradale con ubriachezza superiore a 1,5 g per l e in caso di assunzione di stupefacenti; la pena va da 5 a 10 anni nel caso in cui il guidatore risulti un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g per l, per eccesso di velocità, per attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua; infine la pena va da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi. Aggravante per chi fugge.

È stata anche aumentata l’aggravante per la fuga. Il Senato aveva previsto un aumento della pena da un terzo alla metà, mentre ora va da un terzo a due terzi ed è stata inserita una norma di chiusura: prevede che la pena non possa comunque essere inferiore a 5 anni. Inoltre la pena è stata aumentata in caso di guida con patente revocata o sospesa e senza assicurazione.

Lesioni stradali. E’ stato introdotto in maniera speculare anche il reato autonomo di lesioni stradali. Rispetto al Senato sono aumentate le pene: in caso di ebbrezza superiore a 1,5 g/l e all’uso di stupefacenti, il Senato aveva disposto una pena da 2 a 4 anni; ora per le lesioni gravi va da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni; in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 g e per comportamenti particolarmente gravi (per eccesso di velocità, per attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua), le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 anni e le gravissime da da 2 a 4 anni.

Negli altri casi le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno e le gravissime da 1 a 3 anni. Anche per le lesioni, l’aggravante per la fuga ora va da un terzo a due terzi e è stata anche qui inserita una norma di chiusura: la pena non può comunque essere inferiore a 3 anni. Sia per l’omicidio che per le lesioni – in caso in cui l’evento sia conseguenza anche di un comportamento colposo della vittima – il giudice può diminuire la pena fino alla metà.

Revoca della patente. La patente è revocata per 10 anni per omicidio stradale “semplice”, 15 anni per tutti gli altri casi, termine elevato fino a 20 nel caso in cui il colpevole abbia precedenti per droga ed alcol e fino a 30 anni in caso di fuga. Revocata per 5 anni per le lesioni, termine elevato fino a 10 in caso di precedenti per droga ed alcol e a 12 anni in caso di fuga.

Obbligo arresto in flagranza. L’arresto è obbligatorio per l’omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ubriachezza grave (sopra 1,5 g/l) e sotto l’effetto di stupefacenti. L’emendamento introdotto alla Camera ha previsto quindi l’arresto obbligatorio in flagranza solo in questo caso di omicidio stradale.