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Approvazione della Camera alle norme sulla “Class Action”

Un terreno più solido per la tutela dei diritti del consumatore o dell'utente contro i danni derivanti da  comportamenti anticoncorrenziali o partiche commerciali scorrette.

L'Assemblea della Camera ha approvato, in prima lettura, il testo della proposta di riforma della Class Action. L'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. class action) è disciplinata nel Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) dall'articolo 140-bis, introdotto nel corso della XV legislatura. Nella disciplina originaria, la class action consisteva in un’azione giudiziale di gruppo, attivabile da associazioni rappresentative di consumatori ed utenti nei confronti delle imprese per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali, volta ad ottenere dal giudice una pronuncia di accertamento della lesione degli interessi di una determinata categoria di persone ed il loro diritto ad un risarcimento.

L’istituto, mai entrato in vigore, è stato modificato nel corso della XVI legislatura prima dall’art. 49 del c.d. collegato energia (legge 99/2009) e da ultimo dall’art. 6 del c.d. decreto liberalizzazioni (decreto-legge 1/2012).

Con l’intento di assicurare la tutela dei diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea (“diritti individuali omogenei”) nonché la tutela di interessi collettivi,  l’azione mira a ristorare i danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto (es. diritto al risarcimento danni da prodotto difettoso) o all’utente del servizio (a prescindere da un rapporto contrattuale), da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette.

La legittimazione ad agire in giudizio viene riconosciuta ai singoli cittadini-consumatori («ciascun componente della classe») anche mediante associazioni cui diano mandato o comitati cui partecipino; è possibile per altri consumatori aderire successivamente all’azione di classe, rinunciando tuttavia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale.

Triplice l’oggetto dell'azione: accertamento della responsabilità; condanna al risarcimento del danno; condanna alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. La sentenza che definisce il giudizio fa stato per tutti gli aderenti all’iniziativa provessuale,  e rende improponibile per i medesimi fatti una nuova azione di classe, ma non impedisce invece il diritto all’azione individuale per chiunque non abbia aderito all’azione di classe. Il nuovo testo, che passa ora all'esame del Senato,  si pone l’obiettivo di potenziare lo strumento dell’azione di classe allargandone il campo d’applicazione tanto dal punto di vista soggettivo, quanto dal punto di vista oggettivo.

Per consentire l’accesso allo strumento di tutela a tutti coloro che, pur non essendo consumatori, avanzino pretese risarcitorie, anche modeste, causate da illeciti pluri offensivi e in modo da superare la tipizzazione delle situazioni tutelabili, il nuovo testo sposta la disciplina dell’azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, introducendo incentivi economici all’utilizzo dell’azione ( in caso di inammissibilità dell’azione, si prevede che della condanna alle spese debbano farsi carico non solo i promotori l’azione ma anche gli aderenti, e in parti uguali; lo stesso accade per gli adempimenti pubblicitari, in caso di ammissibilità della domanda). La proposta  – che all’articolo 3 abroga la disciplina dell’azione di classe attualmente contenuta nell’art. 140-bis del codice del consumo – si compone di tre articoli, ed inserisce in coda al libro VI dedicato ai procedimenti speciali,Il nuovo Titolo VIII-bis, “ Dell’azione di classe".

Prevista (vedi Art. 2) la disciplina transitoria applicabile ai procedimenti già in corso al momento dell’entrata in vigore della riforma. Ai procedimenti già instaurati – entro il giorno successivo alla pubblicazione della nuova legge nella Gazzetta Ufficiale, termine previsto per l’entrata in vigore della riforma – continueranno ad applicarsi le previsioni dell’art. 140-bis del Codice del consumo.

Le azioni di classe proposte dopo il predetto termine saranno invece regolate dal nuovo titolo VIII-bis del codice di procedura civile.