In Svizzera, l’Ordinanza sulle Norme della circolazione stradale (ONC) è stata emanata nel 1962 mentre quella sulla segnaletica stradale (OSStr) risale al 1979. Dalla loro entrata in vigore, entrambe le Ordinanze hanno mantenuto numerose disposizioni divenute obsolete.
Nel quadro di questa revisione parziale, il Consiglio Federale ha disposto una serie di interventi per rimuovere Norme ormai superate e aggiornare l’ordinamento attuale (si vedano anche https://www.stradeeautostrade.it/norme-e-leggi/novita-per-il-codice-stradale-svizzero/ e https://www.stradeeautostrade.it/norme-e-leggi/cantieri-autostradali-svizzeri-piu-sicuri/).
Le modifiche inerenti la circolazione stradale
Con riferimento all’Ordinanza del 13 Novembre 1962 (ONC; RS 741.11, consultabile al sito www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19620246), vediamo dapprima quali sono le principali modifiche che interessano la circolazione.
Le riforme che interessano l’utenza vulnerabile
Molte variazioni dell’ONC riguardano l’utenza vulnerabile. In primis, è stato abrogato l’art. 3 c.3, secondo cui i ciclisti non devono abbandonare i pedali. L’art. 31 c.1 della Legge Federale sulla Circolazione Stradale (LCStr) stabilisce infatti già espressamente che il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo. Sempre in tema ciclistico, l’art. 40 c.2 autorizzava le biciclette (velocipedi) con rimorchio a circolare sulle ciclopiste solo in via eccezionale. Si tratta di una Norma inadeguata in particolare per le biciclette con rimorchi per bambini, che è stata quindi corretta anche al fine di autorizzare più veicoli a utilizzare le piste ciclabili. Infine, se indicato da apposita segnaletica orizzontale, sulle corsie riservate alla svolta a destra i ciclisti potranno proseguire diritto, a differenza del restante traffico (art. 8 c.4). Per quel che concerne i pedoni, sono stati eliminati gli artt. 26 e 49, concernenti la circolazione in colonna e i cortei, obsoleti in quanto in particolare le colonne chiuse di pedoni sono rare, e l’art. 48 c.2, inerente la deroga per i pedoni che trasportano oggetti ingombranti, appuntiti o spigolosi di usare la carreggiata.
Altre novità sulla circolazione
Per quanto riguarda le altre modifiche inerenti la circolazione, importante è quella che concerne la retromarcia (art. 17 c.3), che nel diritto vigente è ammessa quasi a piacimento: in futuro essa dovrà essere limitata allo stretto necessario, cioè alle manovre, ai tratti molto brevi e ai casi in cui non sia possibile proseguire o invertire il senso di marcia.
La disposizione (art. 19 c.2e) secondo cui è vietato parcheggiare a meno di 50 m dai passaggi a livello fuori delle località e a meno di 20 m all’interno delle stesse, introduceva inoltre una differenziazione inutile e praticamente sconosciuta. È stata ritenuta generalmente sufficiente la regola dei 20 m. Sempre in tema di passaggi a livello, è stato eliminato anche l’art. 24 c.1, che imponeva ai conducenti di mezzi pesanti costretti a fermarsi prima dei passaggi a livello fuori delle località di lasciare una distanza di circa 100 m dal passaggio.
Altra importante variazione è quella che prevede (art. 36 c.6) l’innalzamento della velocità minima per l’utilizzo della corsia di sinistra sulle autostrade a tre corsie da “oltre 80 km/ora” ad “oltre 100 km/ora”: aumenta la fluidità del traffico e sarebbe utile già solo per questo motivo. Si ritiene che, benché ciò rappresenti uno svantaggio per gli autobus che risultano esclusi dall’utilizzo della terza corsia, nel complesso il numero di persone che beneficiano della modifica sia nettamente superiore a quello degli utenti per così dire penalizzati. Si noti che la “regola degli 80 km/ora” risale ai tempi in cui l’accesso alle autostrade e alle cosiddette semi-autostrade era riservato ai veicoli autorizzati a circolare ad almeno 60 km/ora e non 80 km/ora come oggi.
Le modifiche inerenti la segnaletica stradale
Per quel che concerne la segnaletica stradale, l’Ordinanza di riferimento è quella del 5 Settembre 1979 (OSStr; RS 741.21), consultabile al sito www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19790235. Nel complesso sono stati variati 28 articoli: di seguito si esamineranno le principali variazioni e novità.
I segnali eliminati
In primo luogo, sono state eliminate le “Tavole indicatrici di distanza” (art. 10 c.1 e c.3): si è ritenuto che non presentassero nessun valore aggiunto e che gli altri segnali di pericolo e luminosi generali fossero sufficienti per attirare l’attenzione sulle intersezioni a raso con le ferrovie. Inoltre, il fatto che un passaggio a livello sia a uno o più binari è stato giudicato di scarsa rilevanza per gli utenti della strada, per cui sono stati abrogati i segnali di “Croce di Sant’Andrea doppia”, conservando la sola “Croce di Sant’Andrea semplice”.
Altri segnali scompariranno a breve dalle strade svizzere, per differenti motivi: tra questi il segnale di “assistenza meccanica” (art. 62 c.1), ormai inutile in virtù della tecnologia di telefonia mobile e dei sistemi di navigazione, e i segnali di pericolo (art. 14 c.2 e 3) “velivoli” e “vento laterale”. Per quest’ultimo si è ritenuto che una manica a vento fosse più indicata per sensibilizzare l’utenza su condizioni di vento sfavorevoli, avendo essa inoltre il vantaggio di evidenziare il pericolo quando realmente sussiste. Può invece sorprendere l’abrogazione dei segnali di “entrata da destra” ed “entrata da sinistra” (art. 41): d’altra parte, in Svizzera si fa già uso del segnale “disposizione di corsie”, mentre il diritto di precedenza dei conducenti in transito in autostrada o in semiautostrada rispetto ai veicoli che vi si immettono, è già contemplato nell’art. 36 c.4 ONC.
La segnaletica per l’utenza vulnerabile
Tra le modifiche inerenti i segnali riguardanti l’utenza vulnerabile, spicca quella dell’art. 11 c.1 (“Il segnale “Pedoni” annuncia i passaggi pedonali che il conducente non può scorgere per tempo, dove i passaggi si trovano su strade con traffico denso e veloce – ad esempio oltre le intersezioni situate fuori delle località“).