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Definite le misure di sicurezza temporanee

Il Decreto attua la Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali interessate da lavori

Con il D.M. 12 dicembre 2011, definite le misure di sicurezza temporanee

Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 297 del 22.12.2011, individua le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale transeuropea interessati da lavori stradali, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lvo. 15.03.2011 n° 35, che in Italia ha attuato la Direttiva 2008/96/CE.

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Per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, le modalità attuative individuate costituiscono Norme di principio.

Il Decreto prevede che, al fine di garantire il rispetto e l’uniformità ai principi generali già applicati, si adottano quali misure di sicurezza temporanee le disposizioni contenute nel Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, di cui al D.M. 10 Luglio 2002, che fornisce schemi ed esempi pratici di applicazione delle Norme inerenti la segnaletica temporanea.

Il Disciplinare è diretto ai responsabili della messa in opera e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea e ha lo scopo di rappresentare, attraverso numerosi esempi pratici, le modalità di applicazione delle Norme inerenti la segnaletica temporanea definita all’art. 21 del nuovo Codice della Strada e regolamentate dagli artt. 30-43 del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice.

In particolare, il Disciplinare in materia di misure di sicurezza temporanee contiene:

  • istruzioni esplicative degli elementi principali del segnalamento temporaneo con richiami delle Norme regolamentari e caratteristiche dei segnali e dispositivi temporanei;
  • schemi di segnalamento temporaneo corrispondenti a diversi casi (cantieri fissi, cantieri mobili, incidenti).

Le istruzioni lasciano ai responsabili un certo margine di libertà per meglio adeguare le misure da adottare alle situazioni incontrate, utilizzando i mezzi immediatamente disponibili ovvero da reperire in tempi successivi.

Non c’è una sola maniera di affrontare una data situazione e il Disciplinare spesso fornisce per la stessa soluzioni alternative. Di contro, gli schemi proposti hanno valore di esempi senza la pretesa di risolvere tutti i possibili casi. Un’applicazione ragionata delle regole di base è comunque necessaria e lo studio di quanto riassunto nelle istruzioni è indispensabile anche ai fini del rispetto del principio di uniformità della segnaletica su tutto il territorio nazionale.

Le attività ispettive di cui all’art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo n° 35/2011, comprendenti anche gli accertamenti sui possibili effetti sulla sicurezza del flusso di traffico derivanti dall’esecuzione dei lavori stradali, dovranno anch’esse tener conto del fatto che le modalità attuative individuate, per le strade non facenti parte della rete transeuropea, costituiscono Norme di principio. Queste attività sono svolte sotto la responsabilità della Direzione Generale per la Vigilanza e la Sicurezza nelle infrastrutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da soggetti inseriti nell’elenco, di cui all’art. 4, comma 7, del Decreto Legislativo n° 35/2011, individuati dall’Organo competente tra coloro in possesso dei requisiti e inseriti in apposito elenco istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti consultabile sul sito informatico istituzionale.

Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, non può essere incaricato dell’attività di controllo un soggetto che partecipi o abbia partecipato direttamente o indirettamente alla redazione della progettazione in qualsiasi suo livello, alla Direzione dei Lavori o al collaudo dei progetti.

Fino all’adozione del Decreto, la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 8 Giugno 2001, n° 3699, recante le Linee Guida per le analisi di sicurezza delle strade, costituisce Norma di riferimento anche per le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione della nuova Normativa.