Con il D.M. 12 dicembre 2011, definite le misure di sicurezza temporanee - Rivista Strade & Autostrade - Casa Editrice EDI-CEM Srl
 
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Il Decreto attua la Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali interessate da lavori

Con il D.M. 12 dicembre 2011, definite le misure di sicurezza temporanee

Piero Scotti

Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 297 del 22.12.2011, individua le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale transeuropea interessati da lavori stradali, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lvo. 15.03.2011 n° 35, che in Italia ha attuato la Direttiva 2008/96/CE. Per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, le modalità attuative individuate costituiscono Norme di principio.

Il Decreto prevede che, al fine di garantire il rispetto e l’uniformità ai principi generali già applicati, si adottano quali misure di sicurezza temporanee le disposizioni contenute nel Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, di cui al D.M. 10 Luglio 2002, che fornisce schemi ed esempi pratici di applicazione delle Norme inerenti la segnaletica temporanea. Il Disciplinare è diretto ai responsabili della messa in opera e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea e ha lo scopo di rappresentare, attraverso numerosi esempi pratici, le modalità di applicazione delle Norme inerenti la segnaletica temporanea definita all’art. 21 del nuovo Codice della Strada e regolamentate dagli artt. 30-43 del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice.

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