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Veicoli non inquinanti: in Italia, una rete di rifornimento

Una sintesi dei principali contenuti del Decreto Legislativo 16 Dicembre 2016, n° 257

Veicoli non inquinanti: in Italia, una rete di rifornimento

In attuazione dell’art. 5 della Direttiva, si prevede che entro il 31 Dicembre 2025 sia creato un adeguato numero di punti accessibili al pubblico per il rifornimento di idrogeno dei veicoli alimentati con questo combustibile, compresi i veicoli che utilizzano celle a combustibile. In attuazione dell’art. 6 della Direttiva in parola, si prevede:

  • l’installazione, entro il 31 Dicembre 2025, di un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL, anche abbinati a punti di rifornimento GNC, accessibili al pubblico almeno lungo le tratte italiane della rete centrale della TEN-T per assicurare la circolazione in connessione con la rete UE dei veicoli pesanti alimentati a GNL, con sviluppo graduale avuto riguardo alla domanda attuale e al suo sviluppo a breve termine (co. 4). Al fine di assicurare il rifornimento dei citati punti, il QSN di cui all’allegato III al D.Lgs. in argomento (sez. c) prevede un sistema di distribuzione adeguato alla fornitura di GNL nel territorio nazionale, comprese le strutture di carico per i veicoli cisterna di GNL, nonché per la dotazione di infrastrutture di rifornimento lungo la rete autostradale e negli interporti (co. 5);
  • la realizzazione, entro il 31 Dicembre 2020, di ulteriori punti di rifornimento per il GNC accessibili al pubblico, al fine disupportare la circolazione dei veicoli alimentati con detto combustibile su tutto il territorio nazionale, laddove le infrastrutture risultino carenti secondo i seguenti ambiti territorialiindividuati progressivamente:
  1. aree urbane e città metropolitane – poli e cintura – con priorità nelle aree urbane che ricadono nelle città metropolitane, in particolare nelle aree provinciali che hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014;
  2. città metropolitane, aree periferiche e altre aree urbane non rientranti nelle città metropolitane, strade extraurbane e statali;
  3. autostrade (co. 7);
  4. la creazione, entro il 21 Dicembre 2025, di un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNC accessibili al pubblico almeno lungo le tratte italiane della rete centrale esistente della TEN-T, al fine di assicurare la circolazione in connessione con la rete UE dei veicoli alimentati a GNC. I punti di rifornimento di GNC dovranno essere pensati tenendo presente i livelli di autonomia minima dei veicoli a motore che non superino la distanza di 150 km (co. 9).