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Veicoli non inquinanti: in Italia, una rete di rifornimento

Una sintesi dei principali contenuti del Decreto Legislativo 16 Dicembre 2016, n° 257

Veicoli non inquinanti: in Italia, una rete di rifornimento

Cosa stabilisce la Direttiva

La Direttiva stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di Gas Naturale Compresso (GNC), Gas Naturale Liquefatto (GNL), Idrogeno e Gas di Petrolio Liquefatti (GPL), le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.

Ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi, la Direttiva individua quale primo adempimento in ordine temporale la predisposizione da parte di ciascuno Stato membro di un Quadro Strategico Nazionale (“QSN”) per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e per la realizzazione della relativa infrastruttura. Con l’emanazione del D.Lgs. n° 257/2016, di cui l’Ufficio Affari regolamentari di ANAS ha elaborato una utilissima sintesi, anche l’Italia ha provveduto ad adottare il proprio QSN.

In attuazione dell’art. 4 della Direttiva 2014/94/UE, si prevede che entro il 31 Dicembre 2020 sia installato un adeguato numero di punti di ricarica tale da garantire la circolazione dei veicoli elettrici negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nel reticolo di determinati ambiti. L’individuazione di tali ambiti avviene progressivamente, procedendo per aree concentriche, secondo i criteri di accessibilità al pubblico. Si prevede quindi di procedere:

  • con le aree urbane/metropolitane;
  • con le aree urbane periferiche collegate con strade extraurbane e statali;
  • con le grandi arterie statali extraurbane e autostradali.

Il numero dei punti di ricarica è fissato sulla base del numero stimato dei veicoli elettrici immatricolati entro la fine del 2020, delle best practices e raccomandazioni europee nonché delle particolari esigenze del trasporto pubblico. I punti di ricarica dovranno anche rispettare specifiche tecniche riguardanti la diversa potenza richiesta per la rifusione di energia ai veicoli. Quanto ai prezzi praticati dagli operatori dei punti di ricarica dovranno essere ragionevoli, comparabili, trasparenti e non discriminatori.